Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo

è prevista una rimunerazione mediante importi forfettari, fissati dall’autorità federale competente. Il Consiglio federale dovrà poter delegare tale competenza al DFI. Nel fissare l’importo, il DFI dovrà ispirarsi alle tariffe per prestazioni analoghe a carico dell’AOMS. Se oggettivamente giustificato da particolari circostanze, dovrà poter fissare anche tariffe superiori o inferiori oppure differenziate secondo la categoria di fornitori di prestazioni o secondo altri criteri. Gli importi forfettari dovranno coprire tutte le spese (per il vaccino, la sua distribuzione e somministrazione, la documentazione della vaccinazione ecc.).

Per la fattura è prevista la seguente procedura: i fornitori di prestazioni fatturano le vaccinazioni all’assicuratore-malattie presso il quale è assicurata la persona vaccinata. Gli assicuratori devono verificare la correttezza della fattura. Rimunerano le vaccinazioni ai fornitori di prestazioni in base alle tariffe fissate dal DFI. Gli assicuratori-malattia notificano all’UFSP l’ammontare complessivo delle prestazioni rimunerate durante un determinato periodo. L’UFSP rimborsa tali spese e indennizza gli assicuratori-malattia per l’onere amministrativo. Se la persona vaccinata non è assicurata in Svizzera, la fatturazione avviene tramite l’Istituzione comune LAMal. I commenti concernenti la fatturazione, la verifica delle fatture, la dichiarazione delle prestazioni di vaccinazione rimunerate e la rimunerazione delle spese e dell’onere amministrativo si applicano per analogia.

Art. 74b Spese per la dispensazione di medicamenti

Mentre l’articolo 74a disciplina l’assunzione delle spese per i vaccini acquistati dalla Confederazione, l’articolo 74b disciplina il finanziamento delle spese per la dispensazione di tutti gli altri medicamenti acquistati dalla Confederazione in modo centralizzato in virtù dell’articolo 44 AP-LEp. In base al diritto vigente, le spese per i medicamenti dispensati – sia per prevenire una malattia (dispensazione preventiva) sia per curarla (dispensazione terapeutica) – sono assunte in via prioritaria dall’assicurazione sociale competente. La Confederazione assume a titolo sussidiario le spese non coperte dalle assicurazioni sociali (art. 73 LEp).

La necessità di modificare queste regole di finanziamento è stata evidenziata dalla crisi COVID-19 e dalla comparsa del Mpox nell’estate del 2022. È infatti emerso che, in caso di acquisto da parte della Confederazione, un’assunzione delle spese tramite l’AOMS è praticamente impossibile:

− l’AOMS rimunera i medicamenti secondo l’articolo 52 LAMal. Questa disposizione prevede tra l’altro che, a tal fine, l’UFSP elabori un elenco dei medicamenti con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialità, ES). Per l’ammissione nell’ES e la fissazione dei prezzi si applicano condizioni e regole definite nella legislazione. Tuttavia, spesso le circostanze reali dell’acquisto di medicamenti secondo l’articolo 44 AP-LEp nelle situazioni di crisi non consentono di soddisfare tali condizioni (p. es. prezzo determinato in base al confronto con i prezzi praticati all’estero e al confronto terapeutico trasversale anziché negoziato);

− in genere, inoltre, l’AOMS rimunera i medicamenti solo se sono impiegati per l’indicazione omologata da Swissmedic. In caso di comparsa di una nuova malattia trasmissibile, occorre dapprima sviluppare e far omologare da Swissmedic medicamenti contro tale malattia. Nel frattempo altri medicamenti già disponibili possono contribuire alla cura. Ciò significa che, di norma, sono impiegati medicamenti al di fuori della loro indicazione;

− per i medicamenti che non figurano nell’ES o sono impiegati al di fuori della loro indicazione, in linea di principio entra in considerazione una rimunerazione tramite l’AOMS nel singolo caso secondo gli articoli 71a–71d OAMal. Tale rimunerazione si basa su una domanda di assunzione dei costi presentata dal medico curante e sulla garanzia di assunzione dei costi rilasciata dall’assicuratore-malattie. In caso di malattia trasmissibile che si diffonde rapidamente, questa soluzione di finanziamento non è tuttavia praticabile. Nasconde inoltre il rischio che gli assicuratori-malattia gestiscano la garanzia di assunzione dei costi in modo eterogeneo e che gli assicurati subiscano quindi disparità di trattamento. La disposizione sulla rimunerazione nel singolo caso è quindi stata