Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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sanità animale (WOAH), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’OMS117. Analogamente, per la Svizzera One Health designa la collaborazione tra autorità, scienza e privati a livello cantonale e nazionale al fine di garantire la salute umana, quella animale, quella delle piante e quella dell’ambiente.

La Svizzera sostiene questo approccio partecipando agli organismi internazionali pertinenti e creando le strutture nazionali necessarie. Dal 2017 è attivo, in virtù dell’articolo 54 LEp, l’organo sussidiario «One Health», che all’occorrenza riunisce uffici federali e cantonali nonché esperti.

La Confederazione e i Cantoni tengono conto dell’approccio One Health nell’ambito delle loro competenze in materia di individuazione, sorveglianza, prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili. Siccome alcuni eventi che negli ultimi anni hanno provocato focolai da grandi a molto grandi (p. es. COVID-19) sono da attribuire ad agenti patogeni di origine animale, s’impone un coordinamento permanente e approfondito con i partner nei settori della salute animale, delle zoonosi, ma anche dell’ambiente e della ricerca. Questo principio va quindi sancito nella LEp sotto forma di disposizione di carattere programmatico.

Art. 81b Esecuzione nell’esercito

In linea di principio è incontestato che la legislazione sulle epidemie sia applicabile puntualmente anche all’esercito. L’esercito e il medico in capo dell’esercito non sono tuttavia menzionati in modo specifico nella LEp – fatto salvo l’articolo 73 capoverso 2 lettera c LEp concernente l’assunzione delle spese per la distribuzione di agenti terapeutici. Agli articoli 10, 12 capoverso 3, 63 capoverso 1, 82 lettera d, 84 lettera c, 90 capoverso 2 e 94 capoverso 1 lettera c OEp figurano però singole prescrizioni che si riferiscono all’esercito. Solo nel messaggio del 3 dicembre 2010118 concernente la revisione della LEp sono stati menzionati espressamente l’esercito e il medico in capo dell’esercito, precisando che nell’esercito il medico in capo assolve i compiti di un medico cantonale. Attua i provvedimenti di polizia sanitaria d’intesa con i medici cantonali interessati.

I provvedimenti di lotta contro le malattie trasmissibili nell’esercito nonché varie prescrizioni di coordinamento volte a ottimizzare le interfacce tra gli organi militari e civili sono stabiliti nell’ordinanza del 25 ottobre 1955119 concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie stabilisce. Tale ordinanza si fonda sull’articolo 35 della legge militare del 3 febbraio 1995120 (LM), che autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’attuazione di provvedimenti volti a impedire la propagazione di malattie gravi o trasmissibili nell’esercito e la loro trasmissione dall’esercito alla popolazione. Nell’ambito dell’ultima revisione, l’articolo 35 capoverso 1 LM è stato modificato e allineato maggiormente alle disposizioni della LEp. Secondo l’articolo 35 capoverso 1 LM, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell’esercito. Disciplina le misure e le competenze a livello di ordinanza tenendo conto delle disposizioni sia della legislazione sulle epidemie sia di quella sulle epizoozie121.

L’esercito e il suo ruolo nella lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano vanno ora disciplinati nella LEp. Il nuovo disciplinamento è adeguato anche perché nell’ambito dell’ultima revisione della LM è stato sancito e definito nella legge il concetto di «sanità militare» (cfr. art. 34a LM). Il servizio medico militare si è affermato e si è rivelato efficace – in particolare nel corso dell’epidemia di COVID-19 – quale autorità sanitaria dell’esercito sotto la responsabilità del medico in capo dell’esercito.

Fatte salve le competenze e le misure nella lotta contro le malattie trasmissibili di cui all’articolo 35 LM, le disposizioni della LEp si applicano anche all’esercito (cpv. 1). Il riferimento è alle competenze esecutive dell’esercito, che possono essere esercitate da quest’ultimo solo nella misura in cui deve essere assolutamente garantita la prontezza di impiego dell’esercito. Fintanto che l’esercito non ha ordinato provvedimenti specifici, in linea di principio si applicano i

117 Quadripartite Memorandum of Understanding, 2022.

118 FF 2011 283 371

119 RS 510.35

120 RS 510.10

121 Messaggio del 1° settembre 2021 concernente la modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito, FF 2021 2198, 30 e 36.