Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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relativi provvedimenti delle autorità civili della Confederazione e dei Cantoni. La delimitazione tra le competenze dell’esercito e quelle delle autorità civili può rivelarsi estremamente ardua nei singoli casi. Le competenze esecutive dell’esercito devono per coerenza estendersi alle persone che lavorano regolarmente per esso. Si tratta da un lato dei militari durante l’esercizio delle loro attività di servizio e dall’altro del personale federale non militare e degli incaricati civili che lavorano per l’esercito. Sono incluse anche le persone che soggiornano in immobili gestiti dall’esercito o su suo mandato oppure in strutture fisse o mobili, ossia impianti dell’esercito delimitati, indipendentemente dai rapporti di proprietà. Siccome alla garanzia della prontezza di impiego permanente dell’esercito è attribuita grande importanza, tale da farne un interesse pubblico di portata nazionale, nei casi in cui la delimitazione tra le competenze dell’esercito e quelle delle autorità civili sollevi difficoltà, tendenzialmente occorre partire da un’interpretazione di ampio respiro delle competenze esecutive dell’esercito.

Attualmente le misure concrete dell’esercito in materia di prevenzione e di lotta sono disciplinati all’articolo 35 capoversi 2 e 3 LM e nell’ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Sul piano dei contenuti non si distinguono sostanzialmente – salvo per la terminologia non uniforme – dai provvedimenti previsti dalla LEp (cfr. art. 6 cpv. 2, art. 21 seg. e art. 30 segg. LEp). Se necessario, nei singoli casi concreti occorre poter tenere adeguatamente conto delle caratteristiche dell’esercito. Per garantire la prontezza di impiego dell’esercito, le disposizioni applicabili al settore civile vanno allentate (p. es. nessun obbligo di dichiarazione e di quarantena per i militari che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio) o inasprite (p. es. obbligo della mascherina FFP2, disposizioni più severe in materia di distanziamento), a seconda dei casi. Inoltre, a differenza del settore civile, per gli atti l’esercito si avvale in primo luogo di forme militari specifiche (p. es. ordini di servizio o istruzioni) anziché della forma giuridica della decisione (generale).

All’interno dell’esercito, il medico in capo svolge i compiti di un medico cantonale (cpv. 2). Questo principio, precedentemente menzionato solo nel citato messaggio concernente la LEp, va ora sancito espressamente nella legge.

Le autorità militari e civili competenti sono tenute ad assicurare l’informazione reciproca, a coordinare le loro attività e misure e a collaborare nell’ambito delle loro competenze (cpv. 3). Prescrizioni analoghe esistono a tratti agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 6, 8 capoverso 2 e 11 dell’ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Si tratta di obblighi estesi d’informazione, coordinamento e cooperazione, che vanno oltre la semplice assistenza amministrativa. Eventuali conflitti di competenza e altre discrepanze tra le autorità militari e civili competenti vanno affrontate, nei limiti del possibile, amichevolmente e consensualmente. Nei singoli casi concreti occorre procedere a una ponderazione tra l’interesse nazionale di garantire la prontezza di impiego dell’esercito e gli interessi in gioco delle autorità civili competenti.

A livello di ordinanza, se necessario il Consiglio federale potrà emanare prescrizioni sulla delimitazione tra le competenze delle autorità militari e quelle delle autorità civili nonché sulla procedura in caso di conflitti di competenza e altre discrepanze (cpv. 4).

Art. 82 cpv. 3

Per i procedimenti penali che riguardano i delitti menzionati, il nuovo capoverso 3 dichiara applicabile la legge federale del 22 marzo 1974122 sul diritto penale amministrativo (DPA). Chi ottiene indebitamente, mediante truffa in materia di prestazioni, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti e favoreggiamento, un’assunzione da parte della Confederazione delle spese per i provvedimenti di cui agli articoli 74–74d è punito secondo gli articoli 14–18 DPA. Il capoverso 3 si applica per esempio se qualcuno, affermando cose false o dissimulando cose vere, inganna il servizio federale competente per l’assunzione delle spese facendogli credere di soddisfare le condizioni previste per il pagamento, benché non sia vero. Gli articoli 14–18 DPA riguardano fattispecie generiche per delitti assimilabili alla frode e falsi documentali commessi nei confronti della collettività. Queste

122 RS 311.0