Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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nei singoli casi. È inoltre ammessa solo per il controllo delle spese a carico della Confederazione, per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché per la restituzione dei pagamenti già effettuati. I dati sono comunicati gratuitamente.

Secondo il capoverso 2, anche gli organi delle singole assicurazioni sociali si prestano reciprocamente assistenza alle stesse condizioni, sempreché ciò serva alla verifica delle spese a loro carico (cfr. art. 32 LPGA).

Art. 75 cpv. 2

L’esecuzione della LEp incombe ai Cantoni, per quanto la competenza non spetti alla Confederazione. Il margine di manovra dei Cantoni nell’esecuzione è disciplinato dalle condizioni quadro imposte dalla legge. Il capoverso 2 precisa tuttavia che i Cantoni eseguono i provvedimenti ordinati dal Consiglio federale nella situazione particolare di cui all’articolo 6 AP-LEp o nella situazione straordinaria di cui all’articolo 7 LEp, per quanto esso non disponga altrimenti. Nell’ambito della lotta contro l’epidemia di COVID-19 diverse reazioni dei Cantoni hanno gettato dubbi su tale principio. S’impone quindi una precisazione di questo aspetto a livello della legge federale.

Art. 77 cpv. 3 lett. b e d

Al capoverso 3, la lettera b è completata specificando che deve trattarsi di un «particolare pericolo» per la salute pubblica e di conseguenza si riferisce anche alla definizione di cui all’articolo 5a. La lettera d può essere stralciata poiché le prescrizioni relative ai piani di preparazione e gestione nei confronti dei Cantoni sono previste in dettaglio all’articolo 8 AP-LEp.

Art. 80 cpv. 1 lett. f e g

Il capoverso 1 lettera f prevede la nuova competenza del Consiglio federale di concludere, modificare o denunciare accordi internazionali concernenti l’acquisto di materiale medico importante assieme ad altri Stati, in deroga alla procedura ordinaria di approvazione da parte delle Camere federali prevista all’articolo 166 capoverso 2 Cost. Questa disposizione riguarda segnatamente i sistemi di acquisti congiunti esistenti a livello europeo e internazionale. La nozione di materiale medico importante è definita all’articolo 3 lettera e AP-LEp: vi rientrano gli agenti terapeutici, i dispositivi di protezione e gli altri prodotti medici necessari all’assistenza sanitaria. A titolo di esempio, il sistema europeo di acquisti congiunti riguarda l’approvvigionamento congiunto con contromisure mediche, ossia medicamenti per uso umano e dispositivi medici ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché altri beni o servizi destinati alla preparazione e alla reazione a una grave minaccia transfrontaliera per la salute. Vi rientrano anche i vaccini o altri dispositivi e apparecchiature (p. es. respiratori).

Lettera g: il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti il collegamento del sistema di emissione di certificati non falsificabili di cui all’articolo 49b a sistemi esteri corrispondenti. Devono essere rispettate le disposizioni dell’articolo 62a AP-LEp relative a una protezione adeguata della personalità dei partecipanti.

Art. 81a Collaborazione nei settori umano, animale e ambientale

Il nuovo articolo 81a mira a sottolineare l’importanza della collaborazione tra i servizi federali e cantonali competenti nei settori umano, animale e ambientale (One Health). L’espressione One Health designa un approccio integrato di collaborazione interdisciplinare volto a garantire in modo sostenibile ed equilibrato la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente. Questo approccio riconosce che la salute dell’essere umano e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e del resto dell’ambiente sono strettamente connesse e interdipendenti. Ciò presuppone una collaborazione tra vari attori e a tutti i livelli. Sul piano internazionale si sono accordati su questa definizione e ne hanno ribadito l’importanza strategica l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione mondiale della