Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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Art. 74f Obbligo di informare
Lo svolgimento dei controlli nonché l’efficacia della lotta contro gli abusi presuppongono che i servizi competenti e i terzi incaricati ricevano le informazioni necessarie.
Il capoverso 1 prevede l’obbligo di informare i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni o i terzi incaricati del controllo. Su richiesta devono essere comunicati le informazioni e i dati personali necessari per il controllo delle spese a carico della Confederazione, la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi nonché la restituzione dei pagamenti già effettuati.
L’obbligo di informare riguarda le imprese incaricate di assegnare i numeri di registro dei codici creditori (p. es. SASIS AG) (lett. a) nonché le persone e le imprese coinvolte nella fatturazione delle spese a carico della Confederazione (lett. b). Vi rientrano anche le persone/imprese che si occupano della fatturazione (p. es. cassa dei medici, altre società di fatturazione, factor) come pure gli specialisti informatici che si occupano dei sistemi di fatturazione, dato che spesso sono necessari accertamenti di aspetti tecnici.
In merito all’obbligo di informare, se la Confederazione assume le spese di cui agli articoli 74– 74d il capoverso 2 rimanda alla LSu (art. 15c LSu). I beneficiari di pagamenti della Confederazione sottostanno quindi all’obbligo di informare nei confronti dell’autorità competente o di terzi da essa incaricati. Si tratta di un obbligo di collaborare. L’obbligo di informare comprende la consegna di tutti gli atti pertinenti nonché la concessione dell’accesso ai luoghi. Questi obblighi vigono non solo prima del pagamento delle spese, ma anche dopo, in modo tale che l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire pretese di restituzione. Gli obblighi ai applicano anche a terzi, nella misura in cui siano stati incaricati di svolgere compiti dal beneficiario del pagamento. Essi non possono quindi appellarsi all’obbligo di riservatezza.
Art. 74g Restituzione
Se effettua indebitamente un pagamento secondo gli articoli 74–74d, la Confederazione può chiedere la restituzione del pagamento già effettuato (cpv. 1). La Confederazione effettua indebitamente un pagamento per esempio se la prestazione è stata concessa in violazione di norme giuridiche o in base a fatti inesatti o incompleti. La formulazione potestativa conferisce all’autorità competente un certo margine di discrezionalità. Per chiedere la restituzione di un pagamento, l’autorità competente deve emanare una decisione. Se le spese sono già state rimunerate da terzi e la Confederazione ha rimborsato loro il pagamento, un’eventuale pretesa di restituzione passa dai terzi alla Confederazione (cessione legale).
Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale emanerà prescrizioni dettagliate sulla restituzione dei pagamenti effettuati indebitamente (cpv. 2). Potrà disciplinare in particolare le condizioni per una rinuncia alla restituzione di tali pagamenti. È ipotizzabile una rinuncia alla restituzione per esempio se il beneficiario ha preso provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili, se la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario o se un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario (cfr. p. es. art. 30 cpv. 2 LSu in merito alla revoca di sussidi). In relazione alla restituzione dei pagamenti, il Consiglio federale può anche prevedere un interesse (p. es. del 5 % all’anno dalla data del versamento) o regole sulla prescrizione (che devono tuttavia corrispondere alle regole generali sulla prescrizione).
Art. 74h Assistenza giudiziaria e amministrativa
Nell’ambito delle assicurazioni sociali vige il principio dell’obbligo del segreto. Una comunicazione dei dati è possibile solo se una base legale prevede una deroga. La presente disposizione sull’assistenza giudiziaria e amministrativa prevede la revoca dell’obbligo del segreto.
Secondo il capoverso 1, la comunicazione dei dati da parte degli organi delle singole assicurazioni sociali ai servizi federali e cantonali competenti è prevista su richiesta scritta e motivata