Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
disposizioni si applicano tuttavia solo in virtù di un rimando esplicito nella lex specialis. Al fine di uniformare il diritto, analogamente alla LSu è opportuno sottoporre al DPA anche i delitti assimilabili alla frode e i falsi documentali commessi nell’ambito dell’assunzione delle spese in virtù della LEp.
Art. 83 cpv. 1 lett. abis, j, lbisn e o nonché cpv. 2
L’articolo 83 formula le fattispecie considerate contravvenzioni. La modifica apportata al capoverso 1 lettera j è di carattere puramente formale: la rubrica dell’articolo 40 è modificata nell’AP-LEp. Nell’ambito della gestione della COVID-19 è stato rilevato da più parti che queste fattispecie di reato erano formulate in modo troppo vago. La legge è ora precisata. Al capoverso 1 sono inoltre inserite le nuove lettere abis, lbis, n e o. Secondo la lettera abissono puniti con la multa la persona responsabile del controllo autonomo di cui all’articolo 26 LDerr123 o i laboratori che omettono di inoltrare un campione a un laboratorio di riferimento, pur essendo tenuti a farlo secondo l’articolo 15b capoverso 1 o 2. È inserita quale contravvenzione anche la violazione delle prescrizioni sulla costituzione di scorte di materiale medico importante (art. 44 cpv. 4 lett. a) (lett. lbis). Il capoverso 1 lettera n è completato al fine di rispettare il principio di legalità delle disposizioni penali emanate dal Consiglio federale nelle situazioni straordinarie. È così punito con la multa chi viola un provvedimento ordinato in virtù dell’articolo 7 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale sotto comminatoria della pena prevista nella presente disposizione.
Deve poter essere punito anche chi fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete per procacciarsi un indebito profitto nell’ambito dell’assunzione delle spese a carico della Confederazione di cui agli articoli 74–74d (lett. o). È così inserita nella LEp una fattispecie di reato generale non contemplata dal DPA.
Secondo il capoverso 2 è punibile anche la commissione per negligenza delle nuove fattispecie di reato. È eccettuato il capoverso 1 lettera o.
Art. 84 Competenza e diritto penale amministrativo
Secondo il capoverso 1, il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 82 capoversi 1 e 2 nonché 83 capoverso 1 lettere a–n e capoverso 2 spettano ai Cantoni. Sono quindi competenti le autorità penali ordinarie.
Secondo il nuovo capoverso 2, le infrazioni di cui agli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 lettera o sono invece perseguite e giudicate, in virtù della DPA, dall’UFSP e non rientrano nella sfera di competenza delle autorità penali cantonali ordinarie. Da un lato l’UFSP esamina se sussiste un’infrazione a una norma della LEp o a un’ordinanza emanata dal Consiglio federale in virtù della LEp, dall’altro giudica le infrazioni alle norme amministrative secondo il diritto penale amministrativo. Ciò è giustificato dalla maggior garanzia di uniformità della giurisprudenza (e quindi anche dell’applicazione del diritto) nonché dalle conoscenze specifiche della relativa autorità e dall’economia processuale.
Il capoverso 3 obbliga i membri dei servizi federali e cantonali competenti per la verifica e il controllo delle spese a carico della Confederazione di cui agli articoli 74–74d (lett. a) nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi (lett. b), del CDF (lett. c) e degli organi cantonali di controllo delle finanze (lett. d) a denunciare immediatamente all’amministrazione in causa le infrazioni di cui agli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 lettera o che accertano o apprendono nell’ambito della loro attività di servizio. Se sono membri dell’amministrazione in causa, devono denunciare la questione internamente, sempreché non siano loro stessi responsabili dello svolgimento del procedimento penale amministrativo. L’amministrazione in causa è l’UFSP. Dall’introduzione di un obbligo di denuncia esteso come questo ci si aspetta un effetto preventivo generale, analogamente a quello dell’articolo 19 DPA.
Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 2 vigente.
123 RS 817.0