Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Art. 84a Sanzioni di diritto amministrativo

Il capoverso 1 permette all’autorità competente di adottare sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di informare di cui all’articolo 74f capoverso 2. Se i beneficiari di pagamenti nell’ambito dell’assunzione delle spese per i provvedimenti di cui agli articoli 74–74d non sono disposti a fornire all’autorità competente le necessarie informazioni o a consentirle accertamenti importanti, a quest’ultima mancano le basi fattuali per giudicare l’ammissibilità di tali pagamenti. Nell’ambito dell’assunzione di queste spese, l’autorità non ha infatti alcuna possibilità di chiarire i fatti ricorrendo a mezzi coercitivi (come p. es. nel diritto penale amministrativo). La presente disposizione consente, in questi casi, di negare l’assunzione delle spese o di esigere la restituzione dei pagamenti già effettuati.

Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di infrazione agli articoli 82 capoverso 3 o 83 capoverso 1 lettera o può essere giustificata un’esclusione di tali prestazioni per una durata determinata, indennizzi e aiuti finanziari. La base per questa sanzione di diritto amministrativo è costituita dal capoverso 2.

Modifica di altri atti normativi

5.2.1 Legge sulle multe disciplinari

Le infrazioni di poco conto della LEp devono poter essere punite nella procedura della multa disciplinare, come previsto anche per alcuni settori del diritto sulle derrate alimentari e sugli stupefacenti. La legge del 18 marzo 2016124 sulle multe disciplinari (LMD) va pertanto completata in tal senso. Secondo il diritto vigente, i provvedimenti nei confronti della popolazione ordinati dai Cantoni in virtù dell’articolo 40 LEp o dalla Confederazione in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LEp in combinato disposto con l’articolo 40 LEp possono essere sanzionati solo secondo le regole del Codice di procedura penale (cfr. art. 83 cpv. 1 lett. j e 84 cpv. 1 LEp). Nell’ambito della lotta contro la COVID-19 è emerso un bisogno urgente, per i Cantoni, di poter sanzionare le infrazioni di poco conto mediante multe disciplinari. Questa lacuna è stata colmata temporaneamente nell’ambito di una modifica limitata nel tempo della LMD125. Il presente progetto prevede ora la possibilità di punire nella procedura della multa disciplinare anche le infrazioni di poco conto della LEp.

La LEp e le disposizioni d’esecuzione corrispondenti contengono disposizioni su reati che possono essere constatati in loco e si prestano alla procedura della multa disciplinare, per esempio le infrazioni ai provvedimenti nei confronti della popolazione. Nell’ambito della lotta contro la COVID-19 vi rientravano infrazioni ai piani di protezione prescritti nell’ordinanza COVID-19 situazione particolare oppure infrazioni all’obbligo di portare la mascherina nei settori accessibili al pubblico delle strutture e i nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Spetterà al Consiglio federale definire, mediante una modifica dell’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 2019126 concernente le multe disciplinari (OMD), le infrazioni ai provvedimenti federali o cantonali che possono essere punite nella procedura della multa disciplinare.

5.2.2 Legge militare

Secondo l’articolo 35 capoverso 2 LM, il Consiglio federale può esigere dai militari esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di «funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione» – indipendentemente dal fatto che la truppa si trovi in un’area particolarmente a rischio o che sussista un’epidemia. L’esercizio di funzioni particolarmente a rischio, per esempio nel caso del personale sanitario o nel quadro di impieghi all’estero, è quindi subordinato all’esecuzione di determinati esami o vaccinazioni al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie contagiose all’interno dell’esercito. Coloro che non intendono sottoporsi a tali esami e vaccinazioni sono impiegati altrimenti. Non è esercitata alcuna coercizione127.

124 RS 314.1

125 RU 2020 5821

126 RS 314.11

127 Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito, FF 2014 5939, 5978 e 5992.