Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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− tenere maggiormente conto dell’interdipendenza tra la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente (One Health).

Qui di seguito sono illustrati brevemente i settori in cui sussiste una particolare necessità d’intervento.

Modello a tre livelli e questioni istituzionali

Per quanto attiene al modello a tre livelli previsto dalla LEp vigente sono necessari i seguenti interventi:

− modello a tre livelli e competenze: le condizioni della situazione particolare, disciplinate all’articolo 6 capoverso 1 LEp, sono definite mediante termini giuridici vaghi. Ciò ha dato adito a dubbi nello stabilire quando le stesse siano effettivamente soddisfatte. Nell’epidemia di COVID-19, inoltre, il passaggio da una situazione all’altra era associato a incertezze e difficile da prevedere, in particolare per i Cantoni. Alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni è mancato anche il tempo per prepararsi alla situazione particolare. Quanto alle competenze della Confederazione e dei Cantoni nella situazione particolare, è emersa la necessità di chiarirle;

− organizzazione di crisi e coinvolgimento della scienza nella gestione della crisi: l’organizzazione interdipartimentale di crisi della Confederazione è stata istituita in ritardo e gli organi di crisi istituiti non hanno svolto i compiti come previsto. È emersa una necessità d’intervento anche a livello di riconoscimento precoce della crisi nonché del ruolo di un eventuale organo scientifico consultivo nell’ambito di una crisi.

Non vi è per contro alcuna necessità di intervenire in relazione all’indipendenza della Svizzera nel contesto dell’attuazione degli strumenti internazionali, compresi quelli dell’OMS. In caso di nuovi trattati dell’OMS, la Svizzera decide se approvare il risultato e se tale decisione competa al Consiglio federale o al Parlamento solo una volta che sono stati chiariti il contenuto e la natura giuridica del trattato. In questo contesto non è pertanto necessario modificare l’articolo 6 capoverso 1 lettera b.

Preparazione a particolari pericoli per la salute pubblica

La gestione dell’epidemia di COVID-19 ha evidenziato che la Confederazione e i Cantoni non erano abbastanza preparati a una situazione di pericolo particolare o straordinario per la salute pubblica:

− durante la prima fase dell’epidemia di COVID-19, ciò si è manifestato in particolare sotto forma di scorte insufficienti di materiale critico (p. es. mascherine, disinfettanti, respiratori) sia all’interno delle istituzioni sanitarie sia nelle scorte destinate alla popolazione;

− le competenze non erano chiare, né nella fase di preparazione né in quella di gestione, il che ha portato a decisioni ad hoc e al ricorso a organi le cui strutture non erano pensate per i compiti che le attendevano (p. es. acquisti su larga scala);

− quale lacuna sostanziale, diverse valutazioni hanno rilevato il carattere troppo poco vincolante delle disposizioni della LEp concernenti la preparazione. Sono inoltre state constatate diverse carenze nel coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni.

Individuazione e sorveglianza in generale

In relazione all’individuazione e alla sorveglianza sono necessari i seguenti interventi:

− disponibilità dei dati: affinché la Confederazione e i Cantoni possano svolgere i loro compiti nell’ambito della LEp e reagire in modo efficace ed efficiente a focolai o epidemie di malattie trasmissibili, occorrono una base di dati completa e aggiornata nonché processi e competenze definiti. Le serie di dati devono essere disponibili, a seconda del contenuto, a livello individuale, di organizzazione, cantonale e nazionale. La gestione dell’epidemia di COVID-19 ha evidenziato lacune in tutti i campi e a tutti i livelli;