Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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accelereranno l’accesso della popolazione a un’assistenza sanitaria di elevata qualità in caso di situazione difficile.

Ripercussioni sull’ambiente

È evidente che non sono prevedibili ripercussioni sull’ambiente. La questione non è quindi stata esaminata in dettaglio.

7 Aspetti giuridici

Costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 40 capoverso 2, 118 capoverso 2 lettera b, 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 Cost.

La principale base costituzionale è costituita dall’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla «lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali». Questa norma costituzionale attribuisce alla Confederazione un’ampia responsabilità nella lotta contro le malattie. I tre attributi hanno valore alternativo e non cumulativo. L’articolo 118 capoverso 2 lettera b rappresenta una base per la competenza di lottare contro le malattie che possono essere trasmesse da essere umano a essere umano, dall’animale all’essere umano e anche da animale ad animale. La Costituzione non precisa gli strumenti statali necessari alla lotta contro le malattie trasmissibili. Il termine «lotta» va inteso in senso ampio e non si limita alla «difesa» contro le malattie. Pertanto, la Confederazione può emanare tutte le disposizioni adeguate e necessarie per combattere le malattie trasmissibili. La sua competenza non si limita a provvedimenti di polizia sanitaria quali divieti, precetti o obblighi di autorizzazione, ma include anche provvedimenti mirati in materia di prevenzione o di promozione della salute riguardanti le malattie trasmissibili. Per definire il programma e il contenuto di questa disposizione costituzionale sono determinanti i problemi e gli scopi che, storicamente e attualmente, rappresentano la base della responsabilità statale nella lotta contro le malattie. Gli scopi d’interesse pubblico riconosciuti sono la sicurezza (lotta contro i pericoli) e la salute (assicurazione della salute, riduzione dei rischi).

Quali basi costituzionali vanno menzionati nell’ingresso anche gli articoli 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 Cost. In alcune parti, l’avamprogetto si fonda inoltre sull’articolo 40 capoverso 2 Cost., che rappresenta la base per l’adozione di misure a favore degli Svizzeri all’estero.

Se per quanto riguarda gli aiuti finanziari nella consultazione la preferenza dovesse andare a un disciplinamento nella LEp, l’articolo 70a segg. si fonderebbe – come già la LFiS-COVID-19134– sull’articolo 103 Cost. concernente la politica strutturale. È molto probabilmente che le imprese la cui liquidità è minacciata dai provvedimenti adottati dalla Confederazione in risposta a un’epidemia non dispongano di garanzie sufficienti per crediti bancari e non possano finanziarsi altrimenti sul mercato dei capitali. I crediti bancari garantiti dovrebbero impedire, per quanto possibile, liquidazioni e fallimenti di imprese economicamente sane e di conseguenza la perdita di posti di lavoro.

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente avamprogetto è compatibile con gli attuali obblighi internazionali della Svizzera. In proposito occorre tener conto di diverse convenzioni.

7.2.1 Regolamento sanitario internazionale (RSI, 2005)

Il Regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 2005 (RSI) è il principale strumento internazionale di sorveglianza e lotta contro le malattie trasmissibili. Il Consiglio federale lo ha adottato senza riserve il 9 giugno 2006. Il RSI (2005) è entrato in vigore il 15 giugno 2007 per

134 FF 2020 7427, 7483.