Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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deve sempre essere dapprima concretizzata, altrimenti gli assicuratori-malattia non possono rimunerare le prestazioni. Per tale concretizzazione bisogna chiarire tutta una serie di condizioni e seguire un iter procedurale, il che ostacola ulteriormente gli sforzi tesi a frenare rapidamente la diffusione di una malattia trasmissibile con i test e le vaccinazioni e a mettere rapidamente a disposizione medicamenti per curarne le conseguenze.
Questi problemi sono emersi in tutta la loro ampiezza durante l’emergenza COVID-19. Il Consiglio federale ha dovuto per esempio disciplinare il finanziamento dei test COVID-19 ricorrendo al diritto d’urgenza, poiché altrimenti non sarebbe stato garantito. Per le vaccinazioni anti-COVID-19, si è rivelato particolarmente impegnativo disciplinare l’assunzione delle spese da parte dell’AOMS sotto la pressione del tempo e considerata l’imprevedibilità dell’andamento epidemiologico – e al tempo stesso elaborare un sistema di finanziamento per le vaccinazioni al di fuori del campo di applicazione dell’AOMS. Per quanto attiene all’assunzione delle spese per i medicamenti contro la COVID-19, le circostanze reali dell’acquisto non consentivano un’assunzione regolare dei costi da parte dell’AOMS. L’unica opzione possibile secondo la LAMal, la rimunerazione nel singolo caso, ha dovuto essere scartata per motivi giuridici, non essendo appropriata. Il focolaio di Mpox nell’estate del 2022 ha messo in luce sfide analoghe a quelle già riscontrate con la COVID-19.
Le lacune normative descritte in apertura non si limitano tuttavia alla gestione di un pericolo particolare per la salute pubblica, ma riguardano anche altri obiettivi. Sussistono lacune nel disciplinamento dell’assunzione delle spese delle vaccinazioni destinate alla protezione indiretta nonché dei test, delle vaccinazioni e dei medicamenti destinati a eradicare una malattia sull’intero territorio nazionale.
Aiuti finanziari alle imprese in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7
La situazione iniziale in relazione alla lotta contro le malattie trasmissibili si presenta come segue:
− l’epidemia di COVID-19 ha mostrato l’ampiezza delle ripercussioni economiche dei provvedimenti di protezione della salute pubblica in una situazione particolare e straordinaria per molti attori economici. Siccome il diritto federale prevede una responsabilità dello Stato unicamente per gli illeciti – a meno che una lex specialis non disponga altrimenti – e le misure di sostegno previste dalla LEp si sono rivelate inadeguate, per versare aiuti agli attori più colpiti dalle restrizioni è stato necessario fare ricorso al diritto d’urgenza (art. 185 Cost.) e alla legge COVID-19;
− l’adozione di misure d’indennizzo e di aiuti finanziari a breve termine ha generato incertezze politiche e giuridiche. Nella pratica, il versamento degli indennizzi previsti in questo contesto ha spesso subito importanti ritardi ed è stato attuato diversamente da un Cantone all’altro.
Digitalizzazione
La digitalizzazione svolge un ruolo importante e crescente nell’ambito della rilevazione, della trasmissione e dell’analisi dei dati e delle informazioni necessari per lottare in modo efficace ed efficiente contro le malattie trasmissibili. A oggi, tuttavia, l’aspetto della digitalizzazione è disciplinato solo puntualmente nella LEp. Le esperienze maturate dall’entrata in vigore della legge nel 2016 e durante la gestione della COVID-19 hanno evidenziato diverse lacune in questo campo:
− principio once only: tra le sfide di fondo vi è il fatto che nel settore sanitario esiste tutta una serie di sistemi distinti, da un lato gestiti separatamente da diversi attori e dall’altro integrati e interoperabili in misura insufficiente o per niente. Di conseguenza è impossibile garantire il principio once only, in base al quale le informazioni devono essere fornite alle autorità una sola volta. Durante l’epidemia di COVID-19, spesso le informazioni e i dati erano quindi disponibili soltanto con ritardo e in modo lacunoso, il che ha reso