Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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- si è rinunciato a fissare valori limite per stabilire l’esistenza di un particolare pericolo per la
salute pubblica. Non sarebbe servito a molto, poiché bisogna ponderare di volta in volta diversi fattori. Sono invece disciplinati in modo più dettagliato gli indicatori che devono essere considerati per valutare l’esistenza o meno di un pericolo particolare per la salute pubblica (cfr. art. 5a);
- individuazione e sorveglianza. Rinuncia a un tracciamento di prossimità (app SwissCovid):
l’accettazione dell’app era troppo scarsa e l’evidenza poco chiara. Rinuncia al tracciamento dei contatti da parte dei Cantoni: una competenza dei Cantoni anziché della Confederazione per il tracciamento dei contatti non favorirebbe la lotta a livello nazionale (grande eterogeneità). Si rinuncia alla delega generale della sorveglianza a un istituto esterno, creando tuttavia la possibilità di delegare determinati compiti a centri nazionali di competenza;
- resistenze antimicrobiche e infezioni associate alle cure: nessun obbligo di dichiarare le
resistenze antimicrobiche nel settore stazionario (tra l’altro per considerazioni sul rapporto costi/benefici; il sistema di dichiarazione facoltativa tramite il Centro svizzero per le antibiotico-resistenze (ANRESIS) è affermato e viene mantenuto). Nessun obbligo generalizzato ed esteso all’intero territorio di dichiarare le prescrizioni di antibiotici nel settore ambulatoriale analogamente a quanto avviene con il sistema SI AMV nel settore veterinario in particolare a causa dell’importante onere supplementare per i medici (è prevista l’introduzione, a condizioni rigorose, di un obbligo di dichiarazione delle prescrizioni di determinate sostanze o classi di sostanze antimicrobiche);
- monitoraggio della copertura vaccinale: si rinuncia a introdurre un obbligo generalizzato,
per i centri di vaccinazione, di dichiarare le vaccinazioni in forma anonimizzata – nonché a rendere obbligatoria la partecipazione a determinate rilevazioni a campione (tra l’altro per motivi di proporzionalità);
- lotta (compresi i provvedimenti alla frontiera): un sistema centrale di dichiarazione dei fo-
colai di zoonosi negli stabilimenti alimentari sarebbe troppo oneroso e difficile da attuare alla luce dell’elevato numero di stabilimenti;
- finanziamento di test, vaccinazioni e medicamenti in situazioni epidemiologiche specifi-
che: sono state esaminate diverse ripartizioni delle spese tra la Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali e sono state scartate le varianti di finanziamento che addebitavano tutte le spese a un unico soggetto;
- aiuti finanziari alle imprese: è stato scartato un disciplinamento ex ante, formulato in termini
molto generici e astratti, che attribuisca al Consiglio federale la competenza normativa di disciplinare i dettagli, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.) (p. es. privazione della libertà [art. 31 cpv. 1 Cost.], gravi restrizioni dei diritti fondamentali [art. 36 cpv. 1 Cost.] o i principi dell’imposizione fiscale [art. 127 cpv. 1]). La delega è limitata in particolare dal requisito generale, sancito sempre dalla Costituzione, che le principali disposizioni fondamentali devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Difficilmente una regolamentazione formulata genericamente ex ante, che non disciplini in particolare le modalità e la forma degli aiuti, potrebbe soddisfare questo requisito. Prescrizioni molto concrete stabilite in anticipo comportano invece il rischio di non tener conto o di tener conto in misura insufficiente delle imprese maggiormente colpite dalla crisi e dei loro bisogni;
- digitalizzazione: si rinuncia all’introduzione di un certificato di vaccinazione elettronico se-
parato a favore di una soluzione nella cartella informatizzata del paziente (CIP); l’idea di introdurre un registro nazionale delle vaccinazioni è stata scartata per motivi di protezione dei dati e della personalità.