Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

− a livello dell’UE vi sono inoltre altre iniziative pertinenti nel contesto della prevenzione delle crisi, per esempio lo spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space, EHDS)38, che mira a migliorare sia l’uso primario dei dati sanitari elettronici (miglior accesso ai dati sanitari personali elettronici e miglior controllo di tali dati) sia quello secondario (utilizzo dei dati sanitari per la ricerca, l’innovazione, l’elaborazione delle politiche e le attività normative). Un altro esempio è la strategia farmaceutica dell’UE.

L’avamprogetto di revisione della LEp è compatibile con il nuovo quadro normativo dell’UE in materia di sicurezza sanitaria e non è d’ostacolo a un’eventuale futura collaborazione formale con l’UE. In particolare, i sistemi di sorveglianza epidemiologica e la definizione dei casi della Svizzera sono compatibili con quelli dell’UE o potranno essere adeguati rapidamente a livello di ordinanze. Se fosse necessario nel quadro di una collaborazione internazionale ed europea, le malattie trasmissibili da incorporare nella sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete europea, i criteri della loro selezione nonché la definizione dei casi soggetti all’obbligo di dichiarazione a livello dell’UE potranno quindi essere adattati nelle ordinanze di esecuzione. Lo scambio di dati con le autorità sanitarie di altri Paesi è già possibile oggi e dovrà permettere la futura integrazione della Svizzera nelle reti europee o internazionali.

In qualità di Stato associato allo spazio Schengen, in linea di principio la Svizzera è inoltre vincolata agli sviluppi dell’acquis di Schengen. Quest’ultimo può riguardare anche elementi pertinenti per la lotta contro le pandemie. Durante l’epidemia di COVID-19, per esempio, l’UE ha elaborato una normativa su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE), al fine di facilitare i viaggi all’interno dell’UE durante l’epidemia di CO-VID-19. La Svizzera ha aderito al sistema del certificato COVID digitale dell’UE durante la crisi, il che ha comportato il recepimento della normativa europea in materia. Gli Stati dell’UE e gli Stati associati a Schengen hanno stabilito congiuntamente, tramite una raccomandazione non vincolante, anche i provvedimenti volti a limitare la libera circolazione all’interno dello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19. In base allo stato attuale, il progetto di revisione della LEp dovrebbe permettere alla Svizzera di continuare a partecipare a sistemi di emissione di certificati sanitari che potrebbero scaturire dall’acquis di Schengen.

4 Punti essenziali del progetto

La normativa proposta

4.1.1 Modello a tre livelli, particolare pericolo per la salute pubblica e questioni istitu-

zionali

Durante la gestione dell’epidemia di COVID-19, il modello a tre livelli della LEp (situazione normale, particolare e straordinaria) si è rilevato sostanzialmente valido. È però emerso che vari aspetti non erano disciplinati in modo abbastanza preciso (v. 1.3). Basti pensare alle incertezze sulle disposizioni e sui criteri relativi al passaggio tra le situazioni normale, particolare e straordinaria nonché sulla ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni nelle diverse situazioni.

Nella LEp svolge un ruolo fondamentale la nozione di «particolare pericolo per la salute pubblica». Si tratta da un lato di una delle condizioni per accertare la situazione particolare e dall’altro però anche della condizione per consentire alla Confederazione o ai Cantoni di emanare provvedimenti già nella situazione normale.

Il presente avamprogetto propone le seguenti modifiche:

- modello a tre livelli e «particolare pericolo per la salute pubblica» (art. 5a–6d AP-LEp): i termini giuridici vaghi che descrivono le condizioni per la situazione particolare vanno definiti meglio. È prevista in particolare una disposizione separata che disciplini l’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» (cfr. art. 5a). Il disciplina-

38 Proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari, del 3 maggio 2022, COM(2022) 197 final.