Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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Il coinvolgimento dell’Assemblea federale nelle situazioni particolari e straordinarie è garantito tramite le nuove disposizioni nella legge del 13 dicembre 200240 sul Parlamento (LParl). La revisione della LParl al fine di migliorare il funzionamento del Parlamento, in particolare in caso di crisi, mirava a migliorarne la capacità d’intervento in situazioni di crisi41. Le Camere e gli altri organi del Parlamento devono poter essere convocati rapidamente e gli strumenti a disposizione del Parlamento devono essere resi più flessibili, così da poter essere impiegati in modo mirato in caso di crisi. Le nuove disposizioni prevedono in particolare la possibilità di chiedere immediatamente una sessione straordinaria se il Consiglio federale emana o modifica un’ordinanza in virtù dell’articolo 6 o 7 (cfr. art. 2 cpv. 3 LParl in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 3bis nLParl). È introdotto un obbligo di consultare le commissioni competenti sui disegni e sulle modifiche di ordinanza emanati dal Consiglio federale in virtù degli articoli 6 e 7 LEp (cfr. art. 22 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 151 cpv. 2bisnLParl). È inoltre stato rafforzato lo strumento della mozione di commissione. Il coinvolgimento dell’Assemblea federale nelle situazioni particolari e straordinarie è quindi disciplinato in generale dalle nuove disposizioni della LParl.
4.1.2 Preparazione a particolari pericoli per la salute pubblica
Per contrastare efficacemente e tempestivamente i danni o i pericoli per la salute pubblica derivanti dalle malattie trasmissibili, sono necessari preparativi a livello nazionale e cantonale. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni elaborano piani di preparazione e gestione. Già in base al diritto vigente sono tenuti a prepararsi alle situazioni di crisi. Il presente progetto mira tuttavia a precisare i provvedimenti preparatori (cfr. art. 8 AP-LEp):
- è previsto un disciplinamento più dettagliato, nella LEp, dell’obbligo, per le autorità, di prepararsi alle epidemie e ad altri particolari pericoli per la salute pubblica. L’elemento cardine è costituito dall’obbligo di elaborare piani di preparazione e gestione generici. Per l’elaborazione dei loro piani, i Cantoni dovranno basarsi su quelli nazionali. Il Consiglio federale stabilisce gli scenari per i quali devono essere elaborati piani di preparazione e gestione e definisce i requisiti minimi di contenuto dei piani;
- la Confederazione e i Cantoni devono aggiornare la pianificazione in funzione dei bisogni e verificare regolarmente se le organizzazioni di crisi conoscono i loro compiti e le procedure e se le interfacce con i partner funzionano. A tal fine devono svolgere regolarmente esercitazioni congiunte. La Confederazione deve inoltre verificare regolarmente l’esistenza dei piani cantonali e la loro coerenza con quelli della Confederazione.
Le precisazioni proposte rendono vincolanti le raccomandazioni contenute finora nel Piano svizzero per pandemia influenzale.
4.1.3 Individuazione e sorveglianza in generale
L’individuazione e la sorveglianza svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle malattie trasmissibili e delle resistenze antimicrobiche. Senza conoscere la situazione epidemiologica è impossibile adottare provvedimenti di lotta adeguati o controllarne l’efficacia. L’avamprogetto mira a colmare le seguenti lacune:
- sistema di dichiarazione (cfr. art. 60 segg. AP-LEp): le varie piattaforme di dichiarazione sono consolidate a livello nazionale. L’UFSP mette inoltre a disposizione un sistema nazionale d’informazione scalabile «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili», integrato nei processi di dichiarazione dei sistemi d’informazione degli ospedali e degli studi medici nonché in altri processi di esecuzione e dichiarazione;
- sistemi di sorveglianza (cfr. art. 11 AP-LEp): le nuove conquiste tecniche e mediche devono poter essere sfruttate nell’ambito dell’individuazione e della sorveglianza delle malattie trasmissibili. Sono potenziate le possibilità di sorveglianza esistenti, per esem-
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