Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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mento comprende tra l’altro anche i fattori che determinano l’esistenza di un tale pericolo. Per disciplinare in modo più preciso il processo di passaggio dalla situazione normale a quella particolare e viceversa è previsto un accertamento formale del cambiamento di situazione da parte del Consiglio federale, che va emanato sentiti i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti (art. 6b cpv. 1 e 4). Al tempo stesso il Consiglio federale deve stabilire – sempre sentiti i Cantoni e le commissioni – gli obiettivi e i principi dei provvedimenti e le modalità di collaborazione con i Cantoni nonché decidere in merito all’intervento dell’organizzazione di crisi (cfr. art. 6b cpv. 2–4 AP-LEp). L’articolo 7 LEp resta invariato: è una disposizione puramente dichiaratoria, che rimanda alla competenza del Consiglio federale di ricorrere al diritto d’urgenza costituzionale (art. 185 cpv. 3 Cost.)39;
- preparazione alle situazioni particolari (cfr. art. 6a AP-LEp): in caso di pericolo concreto
per la salute pubblica o di situazione particolare incombente, le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni sono tenute ad adottare, di comune intesa, i provvedimenti preparatori necessari. Per esempio, devono preparare l’organizzazione di crisi, garantire la prontezza di impiego, elaborare piani di comunicazione o predisporre risorse per il tracciamento dei contatti o le vaccinazioni;
- competenze nella situazione particolare (cfr. art. 6d AP-LEp): l’avamprogetto stabilisce
espressamente che i Cantoni conservano le loro competenze anche nella situazione particolare e che l’emanazione di provvedimenti resta di loro competenza – a meno che il Consiglio federale non disponga altrimenti. I Cantoni potranno anche andare oltre i provvedimenti ordinati dalla Confederazione, se lo richiede la situazione epidemiologica sul loro territorio.
L’AP-LEp non contempla invece i seguenti elementi:
- organizzazione di crisi (cfr. art. 55 AP-LEp): in adempimento di diversi postulati, il Con-
siglio federale ha illustrato come rafforzare l’organizzazione dell’Amministrazione federale per far fronte a future crisi complesse. La definizione più precisa della futura organizzazione di crisi è in corso di elaborazione, sotto la direzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF) e con il coinvolgimento dei dipartimenti. Per il momento, la base legale necessaria per istituire un organo di crisi nel contesto della lotta contro le malattie trasmissibili è mantenuta nella LEp;
- coinvolgimento della scienza nella gestione della crisi: l’epidemia di COVID-19 ha inol-
tre mostrato l’importanza del ricorso all’esperienza scientifica per la gestione di crisi della Confederazione. Nella risposta ai postulati Michel 20.3280 «Utilizzare il potenziale scientifico per affrontare periodi di crisi» e De Quattro 20.3542 «Un centro di competenza per gestire il dopo COVID-19», il Consiglio federale ha deciso che il ricorso all’esperienza scientifica dovrà avvenire attraverso una rete scientifica interdisciplinare ad hoc, conformemente alle esigenze della crisi. Una proposta di attuazione sarà elaborata entro la fine del 2023. Siccome la questione del coinvolgimento della scienza nella gestione della crisi non si limita alle crisi nel contesto delle malattie trasmissibili, ciò dovrà avvenire indipendentemente dalla revisione parziale della LEp;
- completamento del catalogo di provvedimenti del Consiglio federale nella situazione
particolare: il catalogo si è rivelato sostanzialmente valido ed è solo leggermente precisato (cfr. art. 6c). Sono inoltre parzialmente estese le competenze della Confederazione di adottare provvedimenti già nella situazione normale (p. es. nei trasporti pubblici e nell’ambito della protezione dei lavoratori, cfr. art. 40a e 40b), se incombe un pericolo per la salute pubblica. È scartata la competenza del Consiglio federale di vietare gli esami e i trattamenti medici non urgenti al fine di garantire le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. Questa competenza è prevista solo per i Cantoni (cfr. art. 44d), evitando così un’ingerenza nella loro competenza di principio di gestire l’assistenza sanitaria.
39 Cfr. messaggio LEp, FF 2011 283, 336 seg.