Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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adeguati programmi di screening dei pazienti a rischio o l’obbligo d’informazione tra gli ospedali in caso di trasferimento di pazienti. Tutti i medici che prescrivono antibiotici possono inoltre essere obbligati a seguire un corso di perfezionamento minimo sulle conoscenze più recenti e sulle linee guida nazionali relative all’uso appropriato di tali sostanze. Se ciononostante dovessero emergere indizi che determinati antibiotici sono spesso impiegati in modo scorretto o che la loro efficacia è a rischio, il Consiglio federale ha la possibilità di subordinare il loro uso a determinate condizioni;
- sviluppo e messa a disposizione di antibiotici (cfr. art. 51a AP-LEp): la Confederazione può promuovere la ricerca, lo sviluppo e la messa a disposizione di antibiotici, consentendo la creazione di incentivi allo sviluppo e alla produzione di tali nuovi medicamenti.
4.1.5 Promozione delle vaccinazioni e monitoraggio della copertura vaccinale
Il progetto posto in consultazione rimane fedele alle misure collaudate in materia di vaccinazioni. L’attuale ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni è mantenuta, la promozione delle vaccinazioni resta – ad eccezione dell’emanazione di raccomandazioni di vaccinazione da parte della Confederazione – un compito cantonale. Non sono previste competenze supplementari della Confederazione nel campo della promozione delle vaccinazioni (buoni, incentivi, unità mobili di vaccinazione ecc.) né un’estensione delle vaccinazioni obbligatorie. Nel settore delle vaccinazioni, la revisione è imperniata su tre elementi:
- promozione delle vaccinazioni (cfr. art. 21 AP-LEp): gli adulti e i quasi adulti dovranno poter accedere a una consulenza sulle vaccinazioni e a una verifica del proprio stato vaccinale e, se del caso, poterlo completare più facilmente rispetto a oggi. I Cantoni devono quindi agevolare l’accesso a bassa soglia delle persone di queste fasce di età alle vaccinazioni, soprattutto nelle farmacie. A tal fine bisogna precisare che i Cantoni sostengono i datori di lavoro nella messa a disposizione di offerte di vaccinazione (e consulenza) sul posto di lavoro e possono offrire vaccinazioni nel livello secondario II e terziario;
- offerte di vaccinazione in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (cfr. art. 21a AP-LEp): i Cantoni devono garantire che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, possa essere vaccinato in breve tempo, se necessario, il maggior numero possibile di persone. Sono responsabili di predisporre l’infrastruttura occorrente nonché i necessari sistemi di prenotazione, registrazione e gestione degli appuntamenti, unitamente alla documentazione relativa alla vaccinazione. Ciò è ora disciplinato e precisato a livello di legge, sulla scorta delle esperienze maturate con la COVID-19;
- monitoraggio della copertura vaccinale (cfr. art. 24 AP-LEp): visto il calo della partecipazione ai rilevamenti della copertura vaccinale, i dati non sono più rappresentativi. Con la revisione, la competenza in materia di monitoraggio della copertura vaccinale resta sostanzialmente cantonale, ma le competenze della Confederazione sono ampliate e precisate. L’UFSP deve poter rilevare autonomamente lo stato vaccinale, se necessario per completare o paragonare i dati a livello regionale o nazionale. Per il monitoraggio deve inoltre poter utilizzare i dati anonimizzati sulle vaccinazioni estratti dalla cartella informatizzata del paziente, previo consenso libero ed esplicito delle persone interessate. In caso di particolari pericoli per la salute pubblica o di comparsa di nuovi agenti patogeni, il Consiglio federale può inoltre obbligare i fornitori di prestazioni a dichiarare in forma anonimizzata all’UFSP i dati sulle persone vaccinate.
4.1.6 Lotta, compresi i provvedimenti alla frontiera
La ripartizione di fondo dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della lotta contro le epidemie e le pandemie, sia nella situazione normale sia in quella particolare, si è rivelata sostanzialmente valida. Considerando le lacune identificate, l’avamprogetto si concentra sui seguenti elementi:
- provvedimenti nei confronti della popolazione (cfr. art. 40 segg. AP-LEp): il catalogo dei provvedimenti cantonali nei confronti della popolazione o di determinati gruppi di persone è precisato, facendo tesoro delle esperienze maturate con la COVID-19 (p. es.