Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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obbligo della mascherina). Ciò non comporta però alcuna estensione dal punto di vista materiale: i provvedimenti sono semplicemente adeguati dal punto di vista della densità normativa. L’avamprogetto prevede competenze supplementari per la Confederazione nella situazione normale per quanto riguarda i provvedimenti in materia di trasporti pubblici e protezione dei lavoratori. In caso di particolari pericoli per la salute o situazioni di crisi, in futuro il Consiglio federale potrà ordinare provvedimenti atti a proteggere i lavoratori particolarmente a rischio, come previsto dalla legge COVID-19;

- tracciamento dei contatti (cfr. art. 60a AP-LEp): in particolare in vista di future epidemie e pandemie è necessario disporre a livello federale di un sistema digitale unitario e adeguato, che contenga dati atti a identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni e i loro contatti. La LEp rivista mantiene quindi la base per un sistema digitale nazionale di tracciamento dei contatti;

- trasporto internazionale di viaggiatori (cfr. art. 41 e 60b AP-LEp): si precisa che, in caso estremo, le restrizioni del trasporto internazionale di viaggiatori decise dal Consiglio federale possono addirittura comportare un divieto di entrare in Svizzera e/o di uscirne, nel rispetto degli obblighi internazionali. L’avamprogetto tiene conto in modo specifico della situazione dei frontalieri, in modo da consentire loro per esempio di continuare a esercitare la loro professione o da non separare le famiglie. Sono inoltre previste prescrizioni su un nuovo sistema digitale d’informazione «Entrata», in modo da garantire il rilevamento di informazioni di contatto di buona qualità ai fini del tracciamento dei contatti nel trasporto internazionale di viaggiatori in situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica. L’avamprogetto stabilisce quali dati possono essere rilevati, chi vi ha accesso e come è disciplinata la loro sicurezza;

- certificati di vaccinazione, test o guarigione (cfr. art. 49b AP-LEp): il vigente articolo relativo al rilascio di certificati COVID-19 (art. 6a legge COVID-19) è integrato nell’avamprogetto. La disposizione è formulata in termini più generici per consentire, se necessario, il rilascio di certificati non falsificabili per altri pericoli sanitari o malattie trasmissibili, in particolare per il trasporto internazionale di viaggiatori. Si tratta di una disposizione necessaria poiché, nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori, potranno essere necessari certificati non falsificabili anche per futuri pericoli sanitari;

- autopsia: per le persone decedute a causa di una malattia trasmissibile, il Cantone competente deve poter ordinare un’autopsia (cfr. art. 37a AP-LEp), al fine di documentare le malattie che possono essere stabilite solo con un’autopsia e, se necessario, adottare i provvedimenti necessari.

4.1.7 Approvvigionamento

Le disposizioni della LEp vanno adeguate in modo da poter fare ricorso agli strumenti collaudati in periodo di crisi per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale medico nonché ottimizzare la preparazione e la lotta contro le minacce sanitarie. Si tratta anche di trasferire nella LEp le principali disposizioni della legge COVID-19. L’avamprogetto contiene le seguenti modifiche:

- approvvigionamento con materiale medico importante (art. 44 AP-LEp): le attuali competenze sussidiarie del Consiglio federale in materia di approvvigionamento con materiale medico secondo l’articolo 3 capoverso 2 legge COVID-19 vanno opportunamente integrate nell’avamprogetto. Sempreché l’approvvigionamento non possa essere garantito dai Cantoni e dai privati, la Confederazione deve poter acquistare i medicamenti non disponibili in Svizzera nonché far produrre materiale medico da destinare alla popolazione. Per quanto riguarda le scorte, in linea di principio la revisione della LEp non prevede un riorientamento, limitandosi ad ampliare la cerchia dei soggetti tenuti a costituire scorte (cfr. art. 44 cpv. 4 lett. a AP-LEp). Sarà così possibile rafforzare le prescrizioni del Piano svizzero per pandemia influenzale, che attualmente hanno semplice carattere di raccomandazione. Resta da stabilire quale materiale medico dovrà essere incluso nelle scorte. Gli uffici federali interessati e i Cantoni stanno attualmente elaborando strategie;