Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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- obblighi di notifica (cfr. art. 44a AP-LEp): l’obbligo per i distributori, i laboratori o le istituzioni sanitarie di notificare le scorte di materiale medico importante, introdotto nell’ambito della COVID-19 (art. 3 cpv. 1 legge COVID-19), va integrato nell’avamprogetto. In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può inoltre obbligare gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a notificare al servizio federale competente informazioni sulle capacità nell’assistenza sanitaria. Finora ciò avveniva in virtù delle basi legali contenute nella legge COVID-19 (ordinanza 3 COVID-1942);

- provvedimenti volti a garantire l’assistenza sanitaria (cfr. art. 44b AP-LEp): i provvedimenti previsti all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d legge COVID-19 vanno integrati nella LEp, nella misura in cui sono necessari per gestire future minacce sanitarie. In caso di crisi, al Consiglio federale è attribuita la competenza di derogare ai requisiti specifici della legislazione sugli agenti terapeutici, sui prodotti chimici e sulla sicurezza dei prodotti (deroghe all’obbligo di autorizzazione, all’obbligo di omologazione ecc.);

- capacità (cfr. art. 44c e 44d AP-LEp): gli ospedali possono essere obbligati a mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per curare e ricoverare in ambito stazionario i pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva (p. es. gli agenti patogeni del genere Ebola). Va inoltre integrato nell’avamprogetto l’articolo 3 capoverso 4bislegge CO-VID-19: i Cantoni devono garantire che gli ospedali e le cliniche dispongano di capacità sufficienti non solo per curare malattie trasmissibili specifiche, ma anche per eseguire altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico;

- misure di promozione (cfr. art. 51 e 51a AP-LEp): occorre dare alla Confederazione maggiori possibilità per promuovere la ricerca e lo sviluppo di materiale medico importante (analogamente alle possibilità previste dalla legge COVID-19). Al Consiglio federale va attribuita la competenza di contribuire, mediante incentivi finanziari (pull incentives), a garantire l’immissione sul mercato e la disponibilità in Svizzera di nuovi antimicrobici (cfr. art. 51a AP-LEp).

4.1.8 Finanziamento di test, vaccinazioni e medicamenti in situazioni epidemiologiche specifiche

Il nuovo disciplinamento del finanziamento previsto riguarda anzitutto l’approvvigionamento con materiale garantito dalla Confederazione in virtù dell’articolo 44 AP-LEp, comprese tuttavia le situazioni in cui i fornitori di prestazioni acquistano il materiale attraverso i canali tradizionali. Le modifiche proposte mirano a semplificare, precisare e completare le disposizioni sull’assunzione delle spese (cfr. art. 74 segg. AP-LEp):

- materiale medico importante acquistato dalla Confederazione in virtù dell’articolo 44 AP-LEp:

- vaccinazioni raccomandate dall’UFSP e dispensate alla popolazione: la Confederazione assume le spese del vaccino, i Cantoni assumono quelle della somministrazione,

- altre vaccinazioni: la Confederazione può autorizzare la dispensazione a paganti in proprio (p. es. vaccinazioni per scopi di viaggio, vaccinazioni per gli Svizzeri all’estero),

- medicamenti profilattici e terapeutici (ad eccezione dei vaccini) dispensati alla popolazione su raccomandazione dell’UFSP o nell’ambito di programmi nazionali di eliminazione delle malattie trasmissibili: la Confederazione assume le spese del medicamento, le assicurazioni sociali quelle per la rimunerazione della prestazione e gli oneri legati alla dispensazione,

- dispensazione di altro materiale medico importante (p. es. dispositivi medici) alla popolazione: l’assunzione delle spese è disciplinata dalle disposizioni della LAMal, della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale sull’assicurazione militare (LAM); la Confederazione assume le spese in via sussidiaria;

42 RS 818.101.24