Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

- vaccini acquistati dalla Confederazione non in virtù dell’articolo 44 AP-LEp: la Confederazione può assumere le spese del vaccino e quelle per la sua somministrazione, per quanto non siano coperte dalle assicurazioni sociali – a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le vaccinazioni sono raccomandate dall’UFSP e dispensate alla popolazione,

- servono alla protezione indiretta di persone particolarmente a rischio o sono dispensate nell’ambito di un programma nazionale di eliminazione di una malattia trasmissibile;

- analisi diagnostiche (test): la Confederazione può assumere le spese per le seguenti analisi, per quanto non siano coperte dalle assicurazioni sociali:

- test effettuati in caso di particolare pericolo per la salute pubblica,

- test effettuati nell’ambito di un programma nazionale di eliminazione di una malattia trasmissibile.

Il progetto posto in consultazione contiene inoltre disposizioni sulla procedura di assunzione delle spese e sulla lotta contro gli abusi in relazione alla rimunerazione delle prestazioni.

4.1.9 Aiuti finanziari alle imprese in seguito ai provvedimenti di cui all’articolo 6c o 7

I provvedimenti adottati dalla Confederazione in caso di epidemia possono essere associati a diminuzioni della cifra d’affari per le imprese. In linea di principio, la gestione delle fluttuazioni della cifra d’affari rientra nel rischio imprenditoriale. Se però i provvedimenti della Confederazione si protraggono nel tempo (p. es. chiusura prolungata delle strutture), possono risultarne non solo notevoli perdite finanziarie per singole imprese, bensì anche costi elevati per l’intera economia. Per contrastare un rischio di grave recessione influenzato dai provvedimenti della Confederazione, quest’ultima deve quindi poter accordare aiuti finanziari. Il presente avamprogetto posto in consultazione mette in discussione due varianti.

Variante 1: rinuncia alla creazione di un disciplinamento generale sugli aiuti finanziari nella LEp

È praticamente impossibile prevedere le modalità, la durata e gli effetti delle crisi e dei provvedimenti in risposta alle crisi. Per principio non è previsto alcun obbligo di indennizzo. Eventuali aiuti finanziari entrano in discussione solo dopo che il Consiglio federale ha già posto in vigore i provvedimenti per lottare contro la diffusione di un’epidemia. È quindi difficile disciplinare ex ante gli aiuti finanziari nella LEp, dal momento che la loro impostazione dipende da quali imprese o lavoratori indipendenti sono penalizzati in quale misura da eventuali provvedimenti della Confederazione. In particolare se gli aiuti finanziari sono accordati sotto forma di aiuti non rimborsabili (anziché di prestiti o garanzie) sono però indispensabili prescrizioni precise sulle condizioni di ammissibilità e sulle basi di calcolo. Se tali prescrizioni fossero stabilite nella legge anticipatamente in base ai valori empirici emersi dall’epidemia di COVID-19 o a nuove ipotesi, il rischio di disciplinamento erroneo o eccessivo sarebbe elevato.

Uno svantaggio significativo di un disciplinamento anticipato delle prestazioni versate nei casi di rigore consiste negli effetti d’incentivazione creati. Tali prestazioni corrisponderebbero quasi a un’assicurazione statale contro i rischi economici delle epidemie messa a disposizione delle imprese private, per la quale la Confederazione non otterrebbe alcun risarcimento. Ogni possibilità di sostegno finanziario statale già prevista nella legge in caso di epidemia indurrebbe le imprese private a destinare meno risorse alla propria protezione contro le crisi. Rinunciando a un disciplinamento statale si rafforza quindi la responsabilità individuale delle imprese. Queste ultime sono esortate a costituire sufficienti riserve e liquidità per poter superare autonomamente le crisi, fino a una certa durata. Rinunciando a un disciplinamento anticipato si può fare in modo che le imprese non facciano affidamento a priori a un possibile sostegno rinunciando alla previdenza individuale. Maggiore è la previdenza individuale delle imprese, meno mezzi pubblici sono necessari.

Ciò non esclude completamente la possibilità che, in una crisi effettiva, la Confederazione adotti tuttavia, in virtù del diritto d’urgenza o nella procedura urgente, provvedimenti mirati per