Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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mitigare le conseguenze economiche, soprattutto in caso di rischio di grave recessione. Il diritto d’urgenza a tempo determinato previsto nella Costituzione ammette soluzioni mirate ed è quindi preferibile a un disciplinamento generico iscritto preventivamente nella legge. A ciò si aggiunge il fatto che, sulla scorta delle esperienze maturate durante l’epidemia di COVID-19, il Parlamento ha adottato provvedimenti, in particolare nella legge del 13 dicembre 200243 sul Parlamento (LParl), al fine di garantire la propria capacità decisionale in situazioni di crisi, per esempio tramite la possibilità di tenere sedute in linea44 e di poter influenzare tempestivamente eventuali ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. o di poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all’allegato 2 LParl45.
Occorre tener presente che i principali provvedimenti della Confederazione nella situazione particolare sono creati tramite basi legali formali nella LEp e quindi non si tratterà di diritto basato direttamente sulla Costituzione volto a proteggere i beni giuridici della vita e dell’integrità fisica, come nella crisi COVID-19. A far scattare il ricorso al diritto d’urgenza deve quindi essere soltanto la situazione economica. È vero che «anche la stabilità economica e la protezione del mercato finanziario rappresentano beni di polizia degni di protezione (…)».46 Nel frattempo, nei casi UBS e CS l’asticella per l’emanazione di diritto basato direttamente sulla Costituzione volto a proteggere diritti diversi dai diritti di polizia è stata fissata piuttosto in alto. Non è affatto certo che l’idea di fondare sul diritto d’urgenza disciplinamenti come l’ordinanza del 5 settembre 202247 relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell’energia elettrica di rilevanza sistemica (OAiSE) o l’ordinanza del 25 marzo 202048 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19) beneficerebbe ancora di un consenso. L’estensione dei beni giuridici da proteggere ha sollevato anche molte critiche49.
Un altro svantaggio consiste nel fatto che è tuttavia impossibile escludere a priori che un esame giuridico a posteriori possa giungere alla conclusione che nel caso concreto non è possibile fondarsi sugli articoli 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost.
Variante 2: disciplinamento giuridico di una garanzia temporanea della liquidità
Un disciplinamento legale formale ex ante nella LEp relativo ai provvedimenti per le situazioni di emergenza è giustificato alle seguenti condizioni:
- i beni giuridici da proteggere possono essere concretizzati facendo riferimento a quelli men-
zionati agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost.;
- nell’AP-LEp sono creati i presupposti per poter ricorrere a provvedimenti straordinari, per
esempio i criteri che determinano un’urgenza temporale e materiale nel contesto specifico;
- i provvedimenti sono a tempo determinato e concepiti quali aiuti rimborsabili;
- si stabilisce in che misura si possa derogare alle disposizioni giuridiche.
Fatte queste premesse, sulla scorta delle esperienze maturate durante l’epidemia di COVID-19 una base legale formale ex ante dovrebbe essere formulata in modo da consentire una procedura a più fasi per decidere in merito a eventuali aiuti finanziari:
- in una prima fase dell’epidemia prevale la responsabilità imprenditoriale individuale, anche
se sono già in vigore provvedimenti della Confederazione che limitano l’attività economica; un’impresa deve essere in grado di mitigare cali temporanei della cifra d’affari senza l’aiuto dello Stato. Con l’indennità per lavoro ridotto è inoltre disponibile uno strumento collaudato ed efficace per garantire il pagamento continuato del salario ed evitare licenziamenti a causa dell’epidemia, sempreché siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione;
- se dovesse delinearsi che in particolare le chiusure potrebbero durare oltre un periodo di
attesa da definire nella legge (p. es. un mese), si punta sul sostegno delle imprese e dei
43RS 171.10
44RU 2023 483 in particolare art. 45b nonché art. 32 cpv. 3 e 32a LParl.
45RU 2023 483, art. 112 cpv. 3bis, art. 121 cpv. 1bise 1ter, art. 122 cpv. 1, 1bise 1tere art. 151 cpv. 2bis
46DTF 137 II 431 cons. 3.3.2, pag. 446
47RS 731.31
48 RS 951.261
49 Cfr. Biaggini Giovanni, «Notrecht» in Zeiten des Coronavirus – Eine Kritik der jüngsten Praxis des Bundesrates zu Art. 185 Abs. 3 BV, in: ZBl 121/2020, pag. 257 seg.