Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
lavoratori indipendenti mediante liquidità. Un disciplinamento ex ante nella LEp dovrebbe autorizzare il Consiglio federale a decidere a livello di ordinanza, a determinate condizioni prestabilite nella LEp, aiuti finanziari sotto forma di crediti bancari garantiti. A differenza dei contributi a fondo perso, crediti bancari garantiti possono giustificare più facilmente la necessaria delega di competenze al Consiglio federale nonché la rinuncia a un esame minuzioso nel singolo caso. Per poter versare in modo rapido e non burocratico i crediti bancari garantiti bisognerebbe appoggiarsi sulle strutture esistenti (banche, eventualmente organizzazioni di fideiussione). La creazione di una nuova struttura esecutiva in seno alla Confederazione o ai Cantoni richiederebbe molto più tempo e molti più fondi. Gli aiuti finanziari sarebbero accordati a condizione che i provvedimenti adottati dalla Confederazione per proteggere la popolazione contro le ripercussioni dell’epidemia comportino per le imprese notevoli perdite in termini di cifra d’affari e che senza gli aiuti finanziari una grave recessione sia probabile. I Cantoni dovrebbero partecipare adeguatamente al finanziamento;
- a seconda della modalità e della durata della crisi potrebbero essere necessari ulteriori aiuti
finanziari statali, anche sotto forma di aiuti non rimborsabili, che tuttavia non potrebbero e non dovrebbero essere definiti anticipatamente. I sostegni in termini di liquidità decisi rapidamente per via di ordinanza dovrebbero piuttosto garantire la sopravvivenza finanziaria delle imprese durante tre-quattro mesi, dando così al Consiglio federale e al Parlamento nonché ai Cantoni il tempo necessario per disciplinare in via legislativa urgente eventuali aiuti finanziari supplementari, per esempio sotto forma di contributi a fondo perso. Per questo motivo, nell’ambito dell’AP-LEp si era rinunciato a creare una base legale formale duratura per determinati provvedimenti, in particolare per le indennità di perdita di guadagno e per le prestazioni in deroga alla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Il contenuto del disciplinamento ex ante schizzato è presentato più in dettaglio con i nuovi articoli 70a–70f (variante 2) e sottoposto nell’ambito della consultazione assieme alla variante 1.
4.1.10 Digitalizzazione
In futuro, la digitalizzazione dovrà contribuire ancora di più alla sorveglianza e alla lotta contro le malattie trasmissibili. A tal fine, l’avamprogetto prevede le seguenti modifiche:
- sono disciplinate le basi per lo scambio di dati tra i vari sistemi. Ciò consentirà di attuare il
principio once only per il maggior numero possibile di dati pertinenti sulle malattie trasmissibili, aumentando la qualità dei dati e riducendo l’onere per la registrazione e l’analisi dei dati. A tal fine, al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire standard per la trasmissione dei dati per quanto riguarda le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sottoposte all’obbligo di dichiarazione (art. 13 cpv. 1 AP-LEp), i dati sulle persone vaccinate (art. 24 cpv. 5 AP-LEp), la comunicazione di dati personali (art. 59 cpv. 5 AP-LEp) nonché il collegamento tra i sistemi d’informazione menzionati nella LEp e altri sistemi d’informazione di diritto pubblico (art. 60–60c AP-LEp);
- i dati raccolti e generati nell’ambito della LEp sono valorizzati secondo il principio Open
Government Data. A tal fine sono resi accessibili al pubblico e per scopi di ricerca in forma anonimizzata (art. 59 cpv. 5 AP-LEp);
- i sistemi di individuazione, sorveglianza e gestione delle malattie trasmissibili vanno miglio-
rati. A tal fine sono precisate le basi per la gestione delle banche dati e dei sistemi d’informazione esistenti – come il sistema d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» (art. 60) – per definirne chiaramente lo scopo, le competenze nonché i dati da trattare. Alla Confederazione è inoltre attribuita la competenza di gestire altri sistemi d’informazione (v. 4.1.3 e 4.1.6): essa gestirà, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione «Tracciamento dei contatti» (art. 60a), un sistema d’informazione per la registrazione e l’inoltro dei dati di contatto delle persone in entrata, attivato nelle situazioni di particolare pericolo (sistema d’informazione «Entrata», art. 60b) e una piattaforma di scambio di informazioni genetiche sugli agenti patogeni con potenziale di focolaio, che oltre al settore umano comprende le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, la medicina veterinaria e l’ambiente (sistema d’informazione «Analisi genomiche») (art. 60c).