Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
supplementari: un sistema di sorveglianza del consumo di antimicrobici e un sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche». L’UFSP potrà inoltre designare quali centri nazionali di competenza istituzioni del settore sanitario e istituti di ricerca e incaricarli di svolgere compiti di sorveglianza e lotta speciali, indennizzati dalla Confederazione. Nell’ambito del monitoraggio della copertura vaccinale, oltre ai Cantoni anche le autorità federali potranno rilevare la quota di persone vaccinate. Il progetto di revisione crea infine una base per consentire alla Confederazione di adottare diverse misure di sostegno. La Confederazione potrà per esempio promuovere mediante aiuti finanziari l’immissione in commercio di antimicrobici nonché la ricerca e lo sviluppo – oltre alla produzione – di materiale medico importante in Svizzera. Potrà inoltre assumere le spese per l’approvvigionamento degli Svizzeri all’estero e del personale della rete delle rappresentanze svizzere all’estero con materiale medico importante.
Nell’ambito dell’infrastruttura sanitaria e dell’approvvigionamento della popolazione con materiale medico importante, l’avamprogetto chiarisce le competenze in materia di finanziamento. È possibile che il nuovo disciplinamento comporti costi aggiuntivi rispetto alla base legale vigente (cfr. cap. 6). Le spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura destinata alla cura dei pazienti affetti da malattie altamente trasmissibili saranno in linea di principio a carico dei Cantoni. La Confederazione potrà partecipare a tali spese. Le spese d’esercizio saranno assunte dai Cantoni. Le riserve di capacità per far fronte ai picchi di attività nel settore sanitario e per curare i pazienti affetti da malattie altamente trasmissibili saranno finanziate dai Cantoni. In caso di acquisto di materiale medico importante da parte della Confederazione, quest’ultima assumerà le spese di fornitura del materiale ai Cantoni e in casi eccezionali anche ai fornitori di prestazioni e alla rete delle rappresentanze svizzere all’estero. Dal canto loro, i Cantoni assumeranno le spese dello stoccaggio e della distribuzione sul loro territorio, compresa la distribuzione ai fornitori di prestazioni. In caso di dispensazione alla popolazione di medicamenti e vaccini acquistati dalla Confederazione su raccomandazione dell’UFSP, le spese dei prodotti saranno a carico della Confederazione stessa. A loro volta, i Cantoni assumeranno le spese per la somministrazione dei vaccini, mentre le assicurazioni sociali rimunereranno le prestazioni legate alla prescrizione e alla dispensazione dei medicamenti. In caso di materiale medico importante acquistato dalla Confederazione diverso da vaccini, test e medicamenti, le spese per la dispensazione alla popolazione saranno a carico della Confederazione, a meno che non siano assunte dalle assicurazioni sociali. Per raggiungere scopi epidemiologici specifici, la Confederazione potrà inoltre assumere le spese per le vaccinazioni e i test anche se non li ha acquistati direttamente, sempreché non siano assunte dalle assicurazioni sociali.
Attuazione
Nel presente rapporto esplicativo per la consultazione sull’AP-LEp si rinuncia a illustrare questioni relative all’attuazione e a fornire precisazioni sulle disposizioni che saranno contenute nelle ordinanze. Nel messaggio con cui il disegno di revisione sarà sottoposto al Parlamento, tali aspetti saranno trattati in questa sede.
Indicazioni sull’attuazione e sulle ripercussioni a livello di ordinanze figurano tuttavia in corrispondenza delle singole disposizioni al numero 5.1.2.
5 Commento ai singoli articoli
Legge sulle epidemie
5.1.1 In generale
Terminologia
In tutta la legge «agenti terapeutici» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «materiale medico importante».