Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

5.1.2 Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f nonché cpv. 3

Al capoverso 2 lettera e, l’articolo sullo scopo della legge è completato con l’obbligo di garantire pari opportunità in relazione all’accesso a installazioni e mezzi per proteggersi contro le malattie trasmissibili. L’epidemia di COVID-19 ha evidenziato che i vari gruppi di popolazione hanno risentito della pandemia e dei suoi effetti in modo molto eterogeneo. Un buon accesso alle informazioni, ai provvedimenti di prevenzione e all’assistenza sanitaria è importante soprattutto per i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili (p. es. gli anziani o le persone con disabilità). L’accesso paritetico va promosso in modo mirato, laddove necessario, e l’aspetto delle pari opportunità considerato sistematicamente nell’elaborazione e nell’attuazione di obiettivi, strategie, programmi e provvedimenti.

Secondo il capoverso 2 lettera f vigente, i provvedimenti in virtù della LEp si prefiggono di ridurre gli effetti delle malattie trasmissibili sulla società e sulle persone interessate. Ora è menzionata espressamente anche la riduzione degli effetti sull’economia.

Il nuovo capoverso 3 specifica espressamente che nell’adottare provvedimenti in virtù della presente legge occorre tener conto dei principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità (lett. a) nonché degli effetti sull’economia e sulla società (lett. b). La lettera c sottolinea che la lotta contro le malattie trasmissibili deve tener conto delle interdipendenze tra la salute dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente (One Health). Si tratta di garantire in modo sostenibile ed equilibrato, attraverso un approccio di collaborazione interdisciplinare, la salute umana, quella animale e quella dell’ambiente. Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni devono rispettare questo principio, ribadito anche in altri punti (cfr. art. 81a AP-LEp). Questi complementi non comportano modifiche normative, ma sottolineano ulteriormente tali aspetti.

Art. 3 lett. e

In tutta la legge «agenti terapeutici» è sostituito con «materiale medico importante» (cfr. in particolare art. 44 segg. AP-LEp). La lettera e definisce questa espressione. La gestione dell’epidemia di COVID-19 ha evidenziato che l’espressione «agenti terapeutici» era troppo restrittiva. La competenza della Confederazione in materia di approvvigionamento è quindi stata estesa ad altro materiale medico. La nuova terminologia si ispira all’articolo 3 legge CO-VID-19: nel materiale medico importante rientrano per esempio medicamenti irrinunciabili (come i vaccini e i medicamenti antivirali), dispositivi medici importanti (come le mascherine e gli apparecchi per iniezioni e somministrazioni) nonché altro materiale medico (mascherine di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione ecc.).

Art. 5a Particolare pericolo per la salute pubblica

L’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» ricorre in più punti nella legge. Nella maggior parte dei casi, un particolare pericolo per la salute pubblica è una delle condizioni che determinano l’esistenza di una situazione particolare (cfr. art. 6 lett. a n. 1). Si tratta però della base per l’adozione di provvedimenti da parte della Confederazione o dei Cantoni già nella situazione normale, se si delinea un particolare pericolo per la salute pubblica.

Ai sensi della LEp, per «particolare pericolo per la salute pubblica» s’intende sempre una situazione di serio pericolo rappresentato da un agente patogeno trasmissibile con potenziali effetti sull’intera società, che non minaccia quindi solo singole persone o singoli gruppi di persone (p. es. in caso di focolaio locale di una malattia trasmissibile).

Esempi di competenze della Confederazione o del Consiglio federale di adottare provvedimenti in caso di particolare pericolo per la salute pubblica sono gli articoli 16 capoverso 4 (deroghe all’obbligo di autorizzazione per i laboratori) o 40a (provvedimenti della Confederazione nell’ambito dei trasporti pubblici). L’articolo 44d è un esempio di competenza cantonale supplementare (garanzia delle capacità negli ospedali e nelle altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario). L’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» è utilizzata anche per descrivere lo scopo dei provvedimenti.