Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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preparatori a lungo termine nel contesto dell’elaborazione di piani di preparazione e gestione (cfr. art. 8 AP-LEp), l’inserimento di questa nuova disposizione disciplina quindi in modo più dettagliato e vincolante la necessaria preparazione concreta a breve termine della Confederazione e dei Cantoni a una situazione particolare. Ciò avviene in una fase nella quale è probabile, ma non ancora sicuro, che si verifichi e sia accertata dal Consiglio federale la situazione particolare. La disposizione mira a evitare che l’accertamento della situazione particolare colga impreparate le autorità federali e cantonali competenti.
In presenza di una situazione del genere, il capoverso 1 obbliga la Confederazione e i Cantoni a predisporre, di comune intesa, i necessari preparativi nei seguenti settori:
− prontezza dell’organizzazione di crisi: occorre per esempio definire, sia a livello cantonale sia a livello federale, in funzione delle caratteristiche della crisi, la composizione degli stati maggiori di crisi nonché i metodi e i processi di gestione della crisi. Può essere necessario in particolare preparare l’istituzione di stati maggiori di crisi interdipartimentali. Occorre anche chiarire il coinvolgimento della scienza, preparare la possibilità di coinvolgere nell’organizzazione di crisi altri attori (p. es. i Cantoni o gruppi della società civile) oppure adeguare le strutture già esistenti alle particolarità della crisi che si sta delineando (lett. a);
− sorveglianza epidemiologica e valutazione del rischio: gli strumenti di sorveglianza esistenti (obbligo di dichiarazione, sistemi di sorveglianza facoltativi ecc.) devono essere orientati ai bisogni specifici risultanti dal particolare pericolo per la salute, in modo da disporre di informazioni e dati tempestivi e sufficientemente dettagliati. Occorre anche stabilire il processo di definizione di un quadro attuale e completo della situazione, ancora una volta predisponendo i preparativi in funzione del tipo di crisi (lett. b);
− coordinamento della comunicazione di crisi: un elemento cardine nella gestione delle crisi è la comunicazione nei confronti della popolazione. Si tratta di chiarire le competenze e la responsabilità tra i vari livelli dello Stato come pure il ruolo della scienza (lett. c);
− informazione: l’informazione della popolazione sui rischi specifici legati alla propagazione di un determinato agente patogeno è un tassello importante della gestione delle situazioni di pericolo e richiede una preparazione accurata (lett. d);
− collaborazione: la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni va preparata. Bisogna chiarire per esempio quali siano i canali adatti per facilitare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in una crisi specifica e garantire il coordinamento tra i vari livelli dello Stato (lett. e);
− messa a disposizione delle capacità e risorse necessarie: occorre per esempio avviare i necessari lavori preparatori in relazione allo svolgimento di vaccinazioni, test e tracciamento dei contatti. Può trattarsi di mettere a disposizione risorse umane o infrastruttura. Può anche trattarsi di avviare modifiche delle basi legali (lett. f).
Anche la garanzia dell’approvvigionamento con materiale medico nonché dell’assistenza sanitaria sono aspetti fondamentali nell’ambito della preparazione concreta a una situazione particolare. Di norma devono già essere garantiti in una prospettiva a lungo termine. Non è però escluso che, nell’ambito della preparazione concreta a una situazione particolare incombente, debbano per esempio essere adottati provvedimenti specifici supplementari per far fronte a possibili difficoltà di approvvigionamento e preparate le capacità di stoccaggio. Negli ospedali e nelle cliniche, ma anche nelle istituzioni per lungodegenti devono eventualmente essere presi provvedimenti specifici in vista del pericolo incombente per la salute pubblica (p. es. adeguamento dell’offerta di posti letto, personale specializzato).
Secondo il capoverso 2, nella preparazione a una situazione particolare la Confederazione e i Cantoni devono tener conto delle particolarità del pericolo per la salute. La preparazione dell’or-