Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 6 Situazione particolare: principi
L’articolo 6 LEp rappresenta una delle principali novità della revisione totale della LEp adottata nel 2012. Ha infatti introdotto una terza situazione, accanto a quelle normale e straordinaria: la situazione particolare, che comporta un trasferimento della competenza di ordinare determinati provvedimenti dai Cantoni alla Confederazione, senza richiedere ancora l’emanazione di diritto d’urgenza. L’idea della situazione particolare e il modello a tre livelli si sono rivelati sostanzialmente validi nell’ambito della gestione dell’epidemia di COVID-19. È tuttavia emersa la necessità di modificare la definizione delle condizioni che determinano una situazione particolare, il processo di passaggio da una situazione all’altra nonché il catalogo dei provvedimenti che può ordinare il Consiglio federale. Inoltre, vi erano dubbi in merito alla ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra la Confederazione e i Cantoni nelle varie situazioni. Anche la preparazione della Confederazione e dei Cantoni alla situazione particolare era lacunosa. Per tener conto della necessità di miglioramento constatata sono previsti una nuova strutturazione (art. 6–6d) nonché precisazioni contenutistiche e complementi.
Il nuovo articolo 6 corrisponde – con adeguamenti contenutistici – all’articolo 6 capoverso 1 vigente. Definisce le condizioni che determinano una situazione particolare. L’epidemia di CO-VID-19 ha evidenziato che i termini giuridici vaghi contenuti nel capoverso 1 lettera a vigente davano adito a incertezze sull’effettivo soddisfacimento dei criteri della situazione particolare. Non era chiaro tra l’altro il criterio «gli organi esecutivi ordinari non sono in grado». La frase introduttiva della nuova lettera a è quindi riformulata: è sufficiente che un focolaio o la diffusione di una malattia trasmissibile non possano più essere prevenuti o combattuti in misura sufficiente dagli organi esecutivi ordinari. Non occorre più valutare se gli organi esecutivi cantonali siano in grado di farlo o meno. Questo caso potrebbe verificarsi per esempio se, in caso di particolare pericolo per la salute, approcci differenti dei Cantoni malgrado gli sforzi di coordinamento della Confederazione e dei Cantoni portano a un mosaico di provvedimenti, comportando così un ulteriore inasprimento del pericolo per la salute.
Ha sollevato incertezze anche il rapporto tra le espressioni «rischio elevato di contagio e di propagazione» e «particolare pericolo per la salute pubblica» (cpv. 1 lett. a n. 1 e 2 vigente). Un rischio elevato di contagio e di propagazione di un agente patogeno rappresenta uno dei fattori che possono comportare un particolare pericolo per la salute pubblica. La lettera a numero 1 vigente è quindi stralciata e l’espressione «particolare pericolo per la salute pubblica», fondamentale in tutta la legge, è disciplinata in una disposizione separata (art. 5a).
Benché sia stato auspicato un chiarimento anche per un’altra espressione giuridica vaga menzionata al capoverso 1 lettera a, ossia «gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali» al numero 3 (nuovo n. 2), non è possibile concretizzare ulteriormente tale espressione a livello di legge. La valutazione di questo fattore dipende infatti troppo dalle caratteristiche di un’eventuale futura situazione di pericolo, come restrizioni prolungate del trasporto di viaggiatori e delle catene di fornitura oppure un numero elevato di assenze per malattia in professioni di rilevanza sistemica. Una concretizzazione del capoverso 1 lettera a numero 2 andrà valutata a livello di ordinanza.
La lettera b corrisponde al capoverso 1 lettera b vigente, con una piccola modifica: la seconda parte del periodo è completata nel senso che «… può rappresentare un particolare pericolo per la salute pubblica in Svizzera». È così creato anche un chiaro nesso con l’articolo 5a.
Come già nel diritto vigente, le lettere a e b possono trovare applicazione anche alternativamente. L’accertamento di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale da parte dell’OMS non fa scattare automaticamente una situazione particolare in Svizzera, ma bisogna sempre valutare la situazione di pericolo concreta. Nel caso del virus Zika, per esempio, nel 2016 l’OMS ha dichiarato una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale. Il virus non ha però determinato alcun pericolo per la salute pubblica in Svizzera. Non è quindi stato necessario accertare la situazione particolare.
Art. 6a Situazione particolare: preparazione
L’epidemia di COVID-19 ha evidenziato che la Confederazione e i Cantoni non erano pronti a una minaccia del genere per la salute pubblica. Oltre a dare maggior peso ai provvedimenti