Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
ganizzazione di crisi dipende infatti dai gruppi di popolazione particolarmente colpiti, dai dipartimenti coinvolti all’interno dell’Amministrazione e dall’impatto della crisi sull’economia. Le misure di comunicazione o i necessari provvedimenti di lotta vanno pianificati diversamente a seconda dei principali gruppi di popolazione interessati. Anche in questa fase, conformemente all’approccio One Health la pianificazione deve inoltre tener conto della salute umana e animale nonché dell’impatto ambientale (cfr. anche art 2 cpv. 3 lett. c nonché art. 81a). I piani d’intervento e di emergenza esistenti (cfr. art. 8) dovranno costituire la base di questi provvedimenti preparatori.
Art. 6b Situazione particolare: accertamento della situazione
Questa nuova disposizione disciplina la procedura di accertamento dell’esistenza o della revoca della situazione particolare. Secondo il diritto vigente, l’inizio o la fine della situazione particolare non sono accertati con un atto specifico: la situazione particolare inizia non appena il Consiglio federale deve ordinare un provvedimento e dura fintanto che resta in vigore l’ultimo provvedimento ordinato dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 capoverso 2. La richiesta di disciplinare in modo più preciso il passaggio da una situazione all’altra era stata avanzata sia indipendentemente sia durante l’epidemia di COVID-19. Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale deve ora accertare con una decisione formale l’esistenza e la revoca della situazione particolare. L’accertamento della situazione particolare presuppone che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6. Di norma, l’accertamento della situazione particolare sarà associato alla prescrizione di provvedimenti da parte del Consiglio federale. Non deve però necessariamente essere così.
Contestualmente all’accertamento della situazione particolare, secondo il capoverso 2 il Consiglio federale è tenuto a definire gli obiettivi e i principi delle strategie di lotta nonché le modalità di collaborazione con i Cantoni. Può prevedere quanto segue:
− obiettivi e principi della strategia di lotta contro il pericolo: nel caso dell’epidemia di COVID-
19, il Consiglio federale ha definito precocemente, nella sua strategia di prevenzione e di lotta, l’obiettivo di evitare decorsi gravi della malattia e decessi, evitare un sovraccarico del sistema sanitario nonché ridurre al minimo gli effetti per l’economia e la società. È presumibile che anche per futuri eventi che richiederanno l’accertamento di una situazione particolare saranno fissati obiettivi e principi analoghi. Di norma, la definizione degli obiettivi e dei principi si basa su valutazioni e scenari relativi all’evoluzione del pericolo per la salute e tiene conto delle condizioni quadro specifiche (p. es. disponibilità di un vaccino, principali gruppi di popolazione colpiti ecc.);
− per quanto attiene alla collaborazione con i Cantoni vigono anzitutto le competenze della
Confederazione e dei Cantoni nella situazione particolare stabilite all’articolo 6d. Il Consiglio federale potrebbe però prevedere deroghe, per esempio attribuendo la competenza di ordinare provvedimenti di lotta contro un determinato agente patogeno esclusivamente alla Confederazione e privando i Cantoni di competenze proprie. Il Consiglio federale deve inoltre disciplinare il coordinamento tra i livelli dello Stato, per esempio le modalità di coinvolgimento dei Cantoni o di organizzazione dell’informazione al pubblico;
− secondo il capoverso 3, contestualmente all’accertamento della situazione particolare, il
Consiglio federale deve decidere in merito all’intervento dell’organizzazione di crisi, prendendo decisioni anche riguardo alla rappresentanza dei dipartimenti in uno stato maggiore di crisi o alla garanzia della possibilità di coinvolgere i Cantoni e altri attori della scienza, della società civile e dell’economia, comprese decisioni sulla comunicazione e sui processi di valutazione e presentazione della situazione. In caso di istituzione di uno stato maggiore di crisi interdipartimentale occorre anche decidere le modalità di collaborazione con gli stati maggiori di crisi specializzati dei singoli dipartimenti.
Prima di prendere le decisioni di cui ai capoversi 1–3, secondo il capoverso 4 il Consiglio federale deve sentire i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti. L’avamprogetto introduce nella LEp una lex specialis, ossia un obbligo di consultazione prima di accertare una situazione