Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Art. 6d Situazione particolare: competenze

Questa nuova disposizione disciplina le competenze dei Cantoni nella situazione particolare al fine di eliminare i dubbi emersi in particolare durante l’epidemia di COVID-19 in relazione alle competenze lasciate ai Cantoni di ordinare provvedimenti in virtù dell’articolo 6c capoverso 1. La disposizione mira a chiarire dove i Cantoni mantengono la loro competenza, evitando tuttavia il rischio che siano ordinati simultaneamente provvedimenti concreti contradditori.

Il capoverso 1 disciplina anzitutto in termini generici che, per principio, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp anche nella situazione particolare, tuttavia solo sempreché nella decisione che accerta la situazione particolare il Consiglio federale non stabilisca, in virtù dell’articolo 6b capoverso 2, altri principi di collaborazione con i Cantoni, per esempio privandoli in generale di ogni competenza in relazione ai provvedimenti di lotta contro l’agente patogeno specifico.

Il capoverso 1 stabilisce inoltre che, per principio, nella situazione particolare i Cantoni possono continuare a ordinare provvedimenti in virtù degli articoli 30–40, ma che anche il Consiglio federale è autorizzato a ordinarli nella situazione particolare (per l’agente patogeno in questione). In altre parole, le competenze supplementari attribuite al Consiglio federale nella situazione particolare secondo l’articolo 6c capoverso 1 lettera a generano una concorrenza tra la Confederazione e i Cantoni per quanto riguarda la competenza di ordinare i provvedimenti menzionati. I Cantoni restano autorizzati a ordinare i provvedimenti menzionati solo se il Consiglio federale non ha già disciplinato la materia in modo esaustivo in virtù dell’articolo 6c capoverso 1 lettera a e quindi non vi è più alcuno spazio per un disciplinamento cantonale (a meno che non sussistano motivi epidemiologici, v. cpv. 2 di seguito). Per stabilire se il disciplinamento da parte della Confederazione sia esaustivo o meno bisogna basarsi sui principi della forza derogatoria del diritto federale di cui all’articolo 49 Cost. Se il carattere esaustivo o meno di un disciplinamento non emerge già dal tenore di una disposizione occorre applicare le consuete regole d’interpretazione.

Secondo il capoverso 2, anche se la Confederazione ha già ordinato un provvedimento concreto in virtù dell’articolo 6c capoverso 1 lettera a, i Cantoni possono ordinare ulteriori provvedimenti, se lo richiede la situazione epidemiologica sul loro territorio o sul territorio di una regione al loro interno. Il disciplinamento corrisponde per analogia a quello previsto all’articolo 23 ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 202154. Secondo questa disposizione, i Cantoni potevano adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della popolazione o di gruppi di persone, oltre a quelli previsti dall’ordinanza, se la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata lo richiedeva o se, a causa della situazione epidemiologica, non erano più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate.

Prima di ordinare tali provvedimenti, i Cantoni sono tenuti a coordinarsi con gli altri Cantoni (cpv. 3). Secondo l’articolo 40 capoverso 1, sono già tenuti a farlo quando ordinano provvedimenti nei confronti della popolazione e di determinati gruppi di persone nella situazione normale. Quest’obbligo vige ovviamente anche nella situazione particolare e – se i Cantoni interessati sono più di uno – anche in relazione ai provvedimenti di cui agli articoli 30 segg.

Art. 8 Provvedimenti preparatori

Per poter far fronte efficacemente e tempestivamente a danni o pericoli per la salute pubblica derivanti da malattie trasmissibili sono necessari preparativi a livello nazionale e cantonale che possono riguardare l’elaborazione di piani di preparazione e gestione, l’assistenza medica, l’impiego dei mezzi e la vigilanza su di esso, la comunicazione e l’informazione o altri provvedimenti.

54 RU 2021 379