Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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particolare. Nell’ambito della revisione della LParl volta a migliorare il funzionamento del Parlamento, in particolare nelle situazioni di crisi, è già previsto un obbligo di consultare le commissioni competenti sui disegni e sulle modifiche di ordinanza emanati dal Consiglio federale in virtù degli articoli 6 e 7 LEp (cfr. art. 22 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 151 cpv. 2bis LParl51). La presente disposizione prevede che i Cantoni e le commissioni parlamentari competenti siano già sentiti preliminarmente, ossia prima dell’emanazione di provvedimenti. Varie nuove disposizioni della LParl disciplinano le modalità e i meccanismi di coinvolgimento delle commissioni parlamentari, per esempio per quanto attiene alla convocazione di sedute supplementari e allo svolgimento di sedute in linea per poter decidere tempestivamente (cfr. art. 45a e 45b LParl52).

Art. 6c Situazione particolare: prescrizione di provvedimenti

Questa disposizione corrisponde – con adeguamenti contenutistici – all’articolo 6 capoverso 2 vigente. Disciplina i provvedimenti che la Confederazione può ordinare in una situazione particolare. Come in base al diritto vigente, a tal fine devono essere sentiti i Cantoni (cpv. 1 frase introduttiva). La disposizione è ora completata dicendo che prima di emanare provvedimenti devono essere sentite anche le commissioni parlamentari competenti, come già avvenuto su base volontaria durante l’epidemia di COVID-19. La LParl prevede inoltre che il Consiglio federale senta le commissioni competenti sui disegni e sulle modifiche di ordinanza emanati segnatamente in virtù degli articoli 6 e 7 LEp (cfr. art. 22 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 151 cpv. 2bisLParl53). La presente disposizione a carattere di lex specialis completa quindi le disposizioni della LParl, in particolare nelle situazioni in cui il Consiglio federale emana i provvedimenti non per via di ordinanza. Varie nuove disposizioni della LParl disciplinano le modalità e i meccanismi di coinvolgimento delle commissioni parlamentari, per esempio per quanto attiene alla convocazione di sedute supplementari e allo svolgimento di sedute in linea per poter decidere tempestivamente (cfr. art. 45a e 45b LParl).

Siccome il catalogo vigente dei provvedimenti si è rivelato valido, sono apportate solo poche precisazioni, di natura prevalentemente redazionale. Le modifiche materiali sono minime. Le lettere a e b vigenti sono riunite nella lettera a e completate con rimandi agli articoli della legge. La lettera c vigente diventa la lettera b ed è completata: oltre ai professionisti della salute già previsti sono ora menzionati espressamente i farmacisti nonché le istituzioni pubbliche o private del settore sanitario. In determinate situazioni possono svolgere un ruolo anche i veterinari. Quest’ultima modifica precisa che non solo le persone fisiche (professionisti della salute), bensì anche le loro istituzioni e le persone giuridiche che le gestiscono possono essere tenute a collaborare. È menzionato espressamente anche l’obbligo di collaborare all’esecuzione di vaccinazioni e ad altri provvedimenti di prevenzione. La lettera d vigente diventa la lettera c e subisce solo una piccola modifica redazionale.

Nell’ordinare provvedimenti, il Consiglio federale deve rispettare, come finora, il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione. Non è quindi necessario menzionare espressamente questo principio. Prima di ordinare un provvedimento, il Consiglio federale deve infatti sempre valutare se sia idoneo a soddisfare l’interesse pubblico, se non vi sia anche un provvedimento meno incisivo e se sia esigibile un provvedimento. Nell’ordinare provvedimenti nei confronti dell’intera popolazione, il Consiglio federale fa in modo che la sua strategia limiti il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale. Anche l’articolo 2 capoverso 3 menziona in modo dichiaratorio i principi costituzionali di cui deve tener conto il Consiglio federale – e di cui devono tener conto anche i Cantoni – nel pianificare e attuare provvedimenti.

Il capoverso 2 prevede che i provvedimenti nei confronti della popolazione e di determinati gruppi di persone (p. es. i divieti di manifestazioni, l’obbligo della mascherina) possono essere ordinati sia per tutta la Svizzera sia solo per le regioni o i Cantoni particolarmente colpiti.

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