Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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un istituto demoscopico/scientifico che opera per conto del Cantone. I Cantoni devono garantire il rispetto di tutti i requisiti giuridici in materia di protezione dei dati;

− come già previsto dal diritto vigente (e ripreso all’art. 24a), i Cantoni o l’istituto da essi incaricato informano regolarmente l’UFSP sui tassi di vaccinazione, ossia sulla percentuale di persone vaccinate con una o più dosi contro determinate malattie. L’UFSP riceve esclusivamente questa informazione (ossia dati aggregati che non consentono di risalire alle singole persone), mai i dati individuali dei rilevamenti cantonali;

− la partecipazione alle indagini cantonali volte a rilevare la quota di persone vaccinate resta facoltativa e presuppone il consenso libero ed esplicito dei partecipanti. La persona interessata deve poter prendere una decisione informata. Pur dovendo essere riconoscibile chiaramente, il consenso non deve essere dato per scritto.

In base al diritto vigente (art. 40 OEp), l’UFSP stabilisce, d’intesa con i Cantoni, l’oggetto e la metodologia delle rilevazioni cantonali, ossia le vaccinazioni e le classi di età da considerare, la metodologia, compresi i campioni da utilizzare, nonché la frequenza delle rilevazioni. Questa competenza deve restare all’UFSP.

Il capoverso 3 attribuisce alla Confederazione una nuova competenza: l’UFSP potrà rilevare autonomamente la quota di persone vaccinate. Si tratta di una competenza sussidiaria a quella dei Cantoni. In altre parole, i principali responsabili del rilevamento dei dati di monitoraggio della copertura vaccinale sono i Cantoni. L’UFSP potrà rilevare dati solo se necessario per completare o paragonare il monitoraggio della copertura vaccinale a livello nazionale o regionale, per esempio nelle seguenti situazioni:

− l’UFSP necessita di informazioni sulla copertura vaccinale di uno specifico gruppo a rischio. I Cantoni non hanno bisogno di questi dati, dal momento che non prevedono alcun provvedimento per tale gruppo a rischio;

− è introdotta una nuova vaccinazione. Sono necessarie informazioni tempestive sull’accettazione di tale vaccinazione. La successiva serie di rilevamenti del monitoraggio cantonale arriverà troppo tardi.

In queste situazioni, in base al nuovo capoverso 3 l’UFSP può rilevare i dati autonomamente. Sono applicabili i principi di cui al capoverso 2: l’UFSP potrà così svolgere rilevamenti per determinare la copertura vaccinale e, a tal fine, trattare dati relativi alla salute dei partecipanti. Anche per questi rilevamenti possono essere utilizzate le categorie di dati di cui al capoverso 2. Come per le indagini cantonali, anche la partecipazione alle indagini federali è facoltativa e, visto il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, presuppone che le persone interessate siano state informate esaurientemente e abbiano acconsentito liberamente all’uso previsto dei dati.

Al fine di determinare la quota di persone vaccinate, il capoverso 4 attribuisce all’UFSP la competenza di utilizzare per il monitoraggio della copertura vaccinale i dati anonimizzati sulle vaccinazioni della CIP secondo la legge federale del 19 giugno 201574 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), a condizione che la persona interessata abbia espresso il proprio consenso libero e informato all’uso dei dati per il monitoraggio della copertura vaccinale.

La revisione in corso della LCIP prevede la creazione di un archivio centrale di dati dinamici o strutturati, in cui siano iscritti dati relativi ai pazienti sulle vaccinazioni ricevute, gli effetti indesiderati e la guarigione da malattie prevenibili con i vaccini. I dati dovranno essere immessi dai fornitori di prestazioni o dai titolari della cartella. I dati von immessi dai titolari stessi potranno essere verificati da professionisti della salute. L’archivio centrale conterrà altri dati relativi alla salute e personali (p. es. età, sesso). L’UFSP potrà utilizzare tutti i dati anonimizzati necessari per formulare i provvedimenti di vaccinazione e verificarne l’appropriatezza e l’efficacia, a condizione che la persona interessata abbia espresso il proprio consenso (v. sopra). L’UFSP riceverà i dati esclusivamente in forma anonimizzata. L’accesso ai dati sulle vaccinazioni della CIP mira a rafforzare, a lungo termine, la base di dati per il monitoraggio della copertura vaccinale

74 RS 816.1