Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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per far fronte alla flessione della partecipazione alle indagini del monitoraggio cantonale della copertura vaccinale.

Il Consiglio federale dovrà stabilire in dettaglio come saranno comunicati i dati della CIP: tali competenze legislative devono essere delegate al Consiglio federale, dal momento che il processo di scambio dei dati dipenderà in ampia misura dal risultato della revisione in corso della LCIP. Lo stesso vale per il processo di anonimizzazione dei dati. Il Consiglio federale dovrà inoltre disciplinare le modalità con cui gli utenti della CIP acconsentono all’utilizzazione dei dati sulle vaccinazioni, una volta anonimizzati, per il monitoraggio della copertura vaccinale in Svizzera; dovrà quindi stabilire chi è responsabile di ottenere il consenso libero e informato delle persone interessate.

La competenza dell’UFSP di rilevare tali dati s’iscrive nell’attuale ripartizione delle competenze: i principali responsabili della sorveglianza dei provvedimenti di vaccinazione restano i Cantoni, mentre la Confederazione ha una competenza sussidiaria.

Il capoverso 5 attribuisce al Consiglio federale una nuova competenza nell’ambito del monitoraggio della copertura vaccinale: può obbligare le strutture di vaccinazione a dichiarare all’UFSP i dati sulle persone vaccinate. La competenza del Consiglio federale è però limitata a due situazioni specifiche: i casi di particolare pericolo per la salute pubblica e la comparsa di nuovi agenti patogeni. In questi due casi deve essere prevista una dichiarazione diretta delle strutture di vaccinazione alla Confederazione vista la necessità di disporre rapidamente di dati su determinate vaccinazioni. La sorveglianza ordinaria da parte delle autorità cantonali competenti o, in via sussidiaria, della Confederazione (ai sensi dei cpv. 2–4) non basta per ottenere entro il termine utile i dati necessari per valutare rapidamente i provvedimenti di vaccinazione.

Contrariamente alla consueta sorveglianza di cui ai capoversi 2–4, il rilevamento previsto al capoverso 5 si limita a una vaccinazione specifica e a un determinato periodo, ovvero alla durata di un particolare pericolo per la salute pubblica o alla durata della comparsa di una nuova malattia trasmissibile. I dati relativi alle persone vaccinate devono essere trasmessi in forma anonimizzata. Oltre ai dati sulle vaccinazioni, potranno essere sottoposti all’obbligo di dichiarazione anche dati sullo stato di salute e sull’esposizione nonché dati sociodemografici. Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale dovrà stabilire gli standard per la trasmissione dei dati e mettere una piattaforma a disposizione dei fornitori di prestazioni sottoposti all’obbligo di dichiarazione. Si applica il principio di proporzionalità.

Art. 24a Valutazione

L’articolo 24a corrisponde all’articolo 24 capoversi 2 e 3 vigenti, senza modifiche materiali.

Art. 33 cpv. 2

L’articolo 33 LEp costituisce la base legale per il tracciamento dei contatti. In virtù di questa disposizione è possibile identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni75. La LEp obbliga però le persone interessate a fornire informazioni sui contatti solo in caso di sorveglianza medica conformemente all’articolo 34 capoverso 2. Siccome le persone isolate secondo l’articolo 35 (quarantena e isolamento) non sono automaticamente sotto sorveglianza medica, l’articolo 34 capoverso 2 non è sempre applicabile ai casi d'isolamento. Le persone isolate non sono quindi obbligate a fornire contatti alle autorità. Mettere in quarantena o in isolamento le persone interessate per poter esigere le coordinate dei dati sui contatti sarebbe sproporzionato. La ricerca dei contatti si basa pertanto, secondo il diritto vigente, sulla cooperazione delle persone interessate. L’articolo 33 LEp riguardante l’identificazione e l’informazione va quindi completato con il capoverso 2, che prevede la possibilità di obbligare le persone interessate a fornire informazioni sui contatti direttamente in virtù di questa disposizione, ovviamente tenendo conto del principio di proporzio-

75 Cfr. messaggio LEp, FF 2011 283, 356 seg.