Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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nalità (cfr. art. 30 LEp). Dovranno quindi essere forniti unicamente i contatti a loro volta potenzialmente contagiosi e nei confronti dei quali potrebbero essere necessari i provvedimenti di cui all’articolo 33 segg.

Art. 37a Autopsia

La LEp vigente non contiene alcuna base legale per poter ordinare un’autopsia in caso di decesso di pazienti affetti da una malattia trasmissibile. Se una malattia trasmissibile può essere rilevata esclusivamente mediante un’autopsia e tale rilevazione è indispensabile per poter adottare i provvedimenti di polizia sanitaria necessari per tutelare la salute pubblica, il Cantone competente deve poter ordinare un’autopsia su una persona deceduta. È necessaria una base legale formale affinché l’autorità cantonale competente possa ordinare un’autopsia in caso di rifiuto da parte dei familiari. Ciò riguarda soprattutto la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), le cui varianti possono essere distinte solo mediante un’autopsia. Ad assumere rilievo è in particolare la cosiddetta variante della MCJ (vMCJ), benché a oggi non sia mai stata rilevata in Svizzera. Se tuttavia dovesse essere rilevata, bisognerebbe valutare i provvedimenti concreti per prevenire e combattere la MCJ, in particolare la gestione dei donatori di sangue, la manipolazione degli endoscopi flessibili e le condizioni di sterilizzazione degli strumenti chirurgici riutilizzabili (cfr. art. 19 cpv. 2 lett. a LEp).

La MCJ è una malattia trasmissibile con una letalità del 100 per cento, che colpisce soprattutto persone di meno di 65 anni. Il decorso stesso è preoccupante: a uno stadio contrassegnato da deterioramento demenziale e altri problemi neurologici segue sempre il decesso. L’autopsia serve quindi in ultima analisi a prevenire gravi sofferenze e decessi evitabili.

Art. 40, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 2bis

Il catalogo dei provvedimenti cantonali nei confronti della popolazione e di determinati gruppi di persone è precisato. Lo scopo dei provvedimenti resta invariato: ridurre i contagi impedendo o frenando la propagazione della malattia.

Al capoverso 2 lettera c, il divieto o la limitazione dell’accesso a determinati edifici e aree e dell’uscita dagli stessi nonché talune attività in luoghi determinati sono espressamente estesi agli assembramenti di persone nello spazio pubblico. Questo provvedimento si è rivelato necessario durante l’epidemia di COVID-19, in particolare per i grandi assembramenti, che aumentavano il rischio di trasmissione della malattia. Il divieto o la limitazione di tali assembramenti mira a diminuire la frequenza di trasmissione, a interrompere le catene di trasmissione e a impedire o contenere i focolai locali.

Il capoverso 2bisprecisa le restrizioni o regole operative che le autorità cantonali competenti possono adottare nell’ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2. Esse possono dichiarare obbligatorio l’uso della mascherina facciale (lett. a), sia della mascherina di protezione delle vie respiratorie sia di quella igienica o di altro tipo che protegga sufficientemente i terzi. Secondo la lettera b, le autorità cantonali competenti possono dichiarare obbligatoria l’elaborazione e l’attuazione di piani di protezione. Per piano di protezione s’intende qualsiasi piano che miri a ridurre il più possibile il rischio di trasmissione di malattie trasmissibili nelle strutture accessibili al pubblico e durante manifestazioni e disciplini in dettaglio come i gestori di tali strutture o gli organizzatori di manifestazioni intendono rispettare le regole di igiene dell’UFSP. Le autorità possono prevedere l’obbligo di rilevare i dati di contatto delle persone presenti nelle strutture o durante le manifestazioni (lett. c): il rilevamento serve al tracciamento dei contatti di cui all’articolo 33 LEp e mira pertanto a ricostruire le catene d’infezione e quindi a impedire la trasmissione della malattia. Conformemente al principio di proporzionalità, questo provvedimento deve essere sussidiario per motivi epidemiologici e giuridici. Dal profilo giuridico, il trattamento dei dati personali va inteso come ultima risorsa, nell’impossibilità di adottare provvedimenti di protezione e prevenzione alternativi. I Cantoni possono dichiarare obbligatorio l’adempimento degli obblighi lavorativi da casa (telelavoro) (lett. d), se è possibile considerando la natura dell’attività e attuabile per il datore di lavoro senza un onere sproporzionato.