Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Nell’ambito della gestione dell’epidemia di COVID-19, in virtù dell’articolo 40 in combinato disposto con l’articolo 6 LEp vigente il Consiglio federale ha ordinato limitazioni dell’accesso a strutture come cinema, teatri e luoghi chiusi di ristoranti e alle manifestazioni in base allo stato immunitario (regola 3G). Questa differenziazione resta sostanzialmente possibile in base al diritto vigente. Nella misura in cui l’articolo 40 LEp autorizza le autorità cantonali a prevedere la chiusura di strutture per lottare contro le malattie trasmissibili, a determinate condizioni questa disposizione permette anche, a titolo di provvedimento più lieve che persegue lo stesso obiettivo, di limitare l’accesso. La giurisprudenza ha confermato a più riprese che l’articolo 40 capoverso 2 costituisce una base legale formale sufficiente ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 Cost. per permettere alle autorità cantonali di prevedere limitazioni dell’accesso basate sulla presentazione del certificato COVID-1976. Come secondo il diritto vigente, anche con la revisione l’elenco dei provvedimenti nei confronti della popolazione o di determinati gruppi di persone resta non esaustivo (come indica l’espressione «in particolare» nella frase introduttiva dell’art. 40 cpv. 2 LEp). Il legislatore non può infatti stabilire in anticipo tutti i provvedimenti necessari nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili. Le autorità cantonali potranno quindi adottare ulteriori provvedimenti necessari. La LEp concede loro deliberatamente un considerevole margine di manovra. Come in passato, potranno quindi prevedere l’introduzione di limitazioni dell’accesso in base allo stato immunitario (regola 3G – persone vaccinate, guarite o testate), sempreché tale provvedimento sia conforme al principio di proporzionalità. L’articolo 40 capoverso 2 lettera c non contempla le limitazioni dell’accesso i cui effetti corrispondono di fatto a un obbligo vaccinale.

L’articolo 6a inserito nella legge COVID-19 nel marzo 2021 (certificati di vaccinazione, guarigione e test) – trasferito nel presente avamprogetto all’articolo 49b – incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti del documento che certifica un’avvenuta vaccinazione, una guarigione o il risultato di un test; il certificato deve essere concepito in modo tale da poter essere utilizzato, per quanto possibile, per entrare in altri Paesi e uscirne. L’articolo non si esprime su altri impieghi del certificato.

Art. 40a Provvedimenti della Confederazione nell’ambito dei trasporti pubblici

La ripartizione di fondo dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della lotta contro le epidemie e le pandemie si è rivelata valida sia nella situazione normale sia in quella particolare. È quanto attestano anche le esperienze maturate nell’ambito della gestione dell’epidemia di COVID-19. In base all’ordinamento delle competenze previsto attualmente dalla LEp, nella «situazione normale» spetta in linea di principio ai Cantoni eseguire la LEp e ordinare i provvedimenti volti a prevenire e a combattere le malattie trasmissibili. I Cantoni dispongono di un ampio ventaglio di possibili provvedimenti nei confronti sia di singole persone (p. es. quarantena, isolamento, art. 33 segg. LEp) sia della popolazione (obbligo della mascherina, divieti o limitazioni di manifestazioni, chiusura di strutture; art. 40 LEp).

Sono tuttavia emerse lacune per quanto riguarda i provvedimenti nei trasporti pubblici al di fuori delle situazioni particolari o straordinarie. È vero che, nel quadro dei loro canali di coordinamento e delle loro concertazioni, i Cantoni possono ordinare in qualsiasi momento provvedimenti commisurati alla situazione, coordinati e uniformi, con il sostegno della Confederazione nell’ambito del coordinamento dell’esecuzione. Nei trasporti pubblici è però materialmente pressoché impossibile che i singoli Cantoni ordinino provvedimenti mirati. Per questo motivo, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica secondo l’articolo 5a l’avamprogetto attribuisce al Consiglio federale la competenza di ordinare, sentiti i Cantoni, provvedimenti nei confronti della popolazione o di determinati gruppi di persone nei trasporti pubblici, se necessario al fine di coordinare i provvedimenti tra più Cantoni o regioni. Tra i possibili provvedimenti rientrano l’obbligo della mascherina, l’elaborazione di piani di protezione o il distanziamento.

76 Cfr. in particolare le decisioni 2C_740/2022 del 1° maggio 2023 consid. 6.3.4 e 2C_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 6.1 segg.