Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 40b Provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio
Questa disposizione è trasferita nella LEp dalla legge COVID-19 (cfr. art. 4 legge COVID-19), in modo che il Consiglio federale disponga delle relative possibilità d’intervento anche in caso di futuri particolari pericoli per la salute pubblica.
In caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di imporre obblighi ai datori di lavoro al fine di proteggere i lavoratori particolarmente a rischio. Il Consiglio federale può obbligare i datori di lavoro ad adottare provvedimenti organizzativi e tecnici per proteggere dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio. Può prevedere per esempio la possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi (telelavoro) o di svolgere un lavoro alternativo equivalente
I provvedimenti di cui al capoverso 1 sono provvedimenti che il Consiglio federale può adottare a complemento di quelli previsti dalla legge del 13 marzo 196477 sul lavoro (LL), se questi ultimi si rivelano insufficienti. Il capoverso 1 si distingue sotto molteplici aspetti dall’articolo 40 capoverso 2bislettera d AP-LEp, che contiene a sua volta una disposizione sul telelavoro e mira a contenere in generale la propagazione di una malattia trasmissibile all’interno della popolazione o di un gruppo specifico di persone, mentre il presente articolo protegge in modo specifico dal contagio i lavoratori particolarmente a rischio. La competenza di ordinare il telelavoro per proteggere i lavoratori particolarmente a rischio è inoltre riservata al Consiglio federale. I Cantoni possono obbligare i lavoratori in generale ad adempiere da casa gli obblighi lavorativi in virtù dell’articolo 40 capoverso 2bislettera d, ma non possono ordinare il telelavoro quale provvedimento per i lavoratori particolarmente a rischio.
Secondo il capoverso 2, il controllo dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 1 spetta ai Cantoni. Questi ultimi assumono le spese, per quanto non siano coperte altrimenti.
Art. 41 cpv. 1, 1bis, 2 lett. dbis, 3 e 3bis
Capoverso 1: l’attuale formulazione del capoverso 1 va precisata in relazione alle possibili restrizioni all’entrata in Svizzera. Il diritto vigente è formulato in termini troppo vaghi. Occorre pertanto stabilire espressamente che, in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, il Consiglio federale può limitare in particolare l’entrata o l’uscita. Può vietare l’entrata solo se sussiste un particolare pericolo per la salute pubblica e assolutamente necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Un provvedimento del genere può essere ordinato solo come ultima risorsa, al fine di frenare la propagazione di una malattia trasmissibile. Si tratta di chiarire che le restrizioni all’entrata emanate durante l’epidemia di COVID-19 in virtù dell’articolo 185 capoverso 3 Cost. (e successivamente della legge COVID-19) potranno essere introdotte anche in caso di futura pandemia, se dovesse rivelarsi necessario. Nell’adottare restrizioni all’entrata e all’uscita, il Consiglio federale tiene conto degli obblighi internazionali applicabili segnatamente in virtù dell’Accordo del 26 ottobre 200478 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS), dell’Accordo79 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) nonché del RSI (2005)80. Quest’ultimo prevede che la risposta sanitaria sia commisurata e limitata ai rischi per la sanità pubblica ed evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionali (art. 2 RSI). L’adozione di tali provvedimenti restrittivi deve rispettare in particolare gli obblighi di dichiarazione e riesame previsti all’articolo 43 paragrafi 3–7 e all’articolo 4 RSI (2005).
In virtù dell’articolo 41 capoverso 1, nel rispetto degli obblighi internazionali vigenti il Consiglio federale può limitare il passaggio di confine agli stranieri provenienti da un Paese o una zona a rischio che vogliono entrare in Svizzera. Possono applicarsi limitazioni dell’entrata per esempio in caso di agente patogeno con sospetto alto pericolo di contagio e decorso grave della
77RS 822.11