Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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malattia. A essere determinante è l’obiettivo di evitare un’ulteriore propagazione della malattia trasmissibile.

Il Consiglio federale può inoltre limitare l’entrata di cittadini dell’UE/AELS, di cittadini di Stati terzi con diritto alla libera circolazione delle persone nonché di cittadini di uno Stato che non è membro dell’UE né dell’AELS (cittadini di Stati terzi). L’articolo 5 dell’allegato I ALC stabilisce che i diritti conferiti dalle disposizioni dell’Accordo possono essere limitati da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Si tratta di un provvedimento applicabile come ultima risorsa: deve quindi essere proporzionato e servire alla salute pubblica ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato I ALC e di riflesso essere giustificato. Un rifiuto dell’entrata nel singolo caso è praticamente impossibile da attuare nella pratica visto l’elevato traffico transfrontaliero di persone. In caso di entrata via terra dai Paesi limitrofi, l’entrata è negata direttamente al varco di confine e le persone interessate devono far ritorno nello Stato di provenienza. In caso di entrata per via aerea, l’entrata è negata dopo l’atterraggio. In questi casi, un rientro nel Paese di provenienza su un volo di linea è praticamente escluso per motivi di protezione della salute. A partire da una certa portata della malattia trasmissibile, i rifiuti dell’entrata al passaggio di confine nel singolo caso non sono quindi più possibili né idonei a impedire la propagazione. Secondo il capoverso 3bis, il Consiglio federale può quindi estendere le limitazioni dell’entrata a tutte le persone provenienti da una zona a rischio che vogliono entrare in Svizzera, riducendo anticipatamente i passaggi di confine per via terrestre e aerea.

Questa disposizione non mira a negare l’entrata anche alle persone di nazionalità svizzera. In virtù dell’articolo 24 capoverso 2 Cost., queste ultime hanno il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi. Sia loro sia i loro familiari provenienti da Stati terzi nonché da Stati dell’UE e dell’AELS sono quindi per principio eccettuati dalle restrizioni all’entrata.

Secondo il capoverso 1bis, tali restrizioni devono garantire, nei limiti del possibile, la libertà di viaggiare e la mobilità dei frontalieri e degli abitanti che hanno legami personali, familiari o professionali particolari nella zona di confine. Vi rientrano per esempio il personale sanitario o le visite a familiari che vivono nelle zone limitrofe di Paesi confinanti nonché la cura di animali o campi. È così adempiuta la mozione 21.3698 Herzog Eva «Integrare la legge sulle epidemie per garantire il traffico di confine anche in tempi di pandemia», accolta da entrambe le Camere.

Per rilevare i dati previsti al capoverso 2 è possibile utilizzare il sistema d’informazione «Entrata» descritto all’articolo 60b. È stata scelta una formulazione «potestativa», perché la Confederazione non ha sempre bisogno di tutte le informazioni menzionate alle lettere a–e. Queste informazioni possono essere rilevate a seconda della situazione e adeguate nel corso di un’epidemia o pandemia. Le informazioni di cui alla lettera a vanno fornite in ogni caso. Il catalogo va inoltre completato con la nuova lettera dbis, che consente di obbligare le persone in entrata a presentare un documento che certifichi un’analisi diagnostica. Nell’ambito della gestione della COVID-19, questo provvedimento è stato fondato sulla lettera d («presentare un certificato medico»). Dal punto di vista medico, un’analisi diagnostica non è però una visita medica in senso stretto. Occorre pertanto precisare la LEp inserendo una lettera separata per l’«analisi diagnostica».

Capoversi 3 e 3bis: in base al diritto vigente, la competenza di ordinare i provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 è attribuita all’UFSP, salvo nelle situazioni in cui i provvedimenti di cui al capoverso 3 devono essere estesi a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio: in tal caso, la competenza spetta al Consiglio federale. Il capoverso 3bisprecisa e riassume che ciò è ora previsto anche per i provvedimenti di cui al capoverso 2, che riguardano le persone che entrano in Svizzera o che la lasciano. Questa idea scaturisce dalle esperienze maturate nell’ambito della gestione della COVID-19: anche l’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori, emanata dal Consiglio federale, conteneva obblighi in tal senso per le persone in entrata (rilevamento dei dati di contatto).