Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Art. 43 cpv. 1 lett. bbis

L’elenco degli obblighi che possono spettare alle imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, agli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus nonché agli organizzatori di viaggi è completato con il controllo dei documenti che certificano una vaccinazione o un’altra misura profilattica, una visita medica o un’analisi diagnostica (lett. bbis). Ciò s’iscrive nel quadro degli obblighi di collaborare all’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 41 LEp, nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali.

Art. 44 Principio

Questa disposizione corrisponde ampiamente al diritto vigente (art. 44 LEp). Il Consiglio federale deve continuare ad avere la competenza di assicurare l’approvvigionamento della popolazione con materiale medico importante per lottare contro le malattie trasmissibili. Da notare, al capoverso 1, che i frontalieri rientrano nella nozione di «popolazione». La legge COVID-19, adottata dal Parlamento nel settembre 2020, prevede diverse disposizioni volte a garantire le capacità nel settore dell’assistenza sanitaria e disciplina anche aspetti relativi agli acquisti (cfr. in particolare l’art. 3 legge COVID-19). Queste disposizioni vanno trasferite nella LEp, nella misura in cui è necessario.

Il capoverso 1 contiene le seguenti modifiche:

− «agenti terapeutici» è sostituito con «materiale medico importante». Sulla scia della ge-

stione dell’epidemia di COVID-19 è emerso che l’espressione «agenti terapeutici» era troppo restrittiva. La competenza della Confederazione in materia di approvvigionamento è quindi estesa ad altro materiale medico. La nuova terminologia (cfr. art. 3 lett. e AP-LEp) s’ispira all’articolo 3 legge COVID-19: nel materiale medico importante rientrano per esempio medicamenti irrinunciabili (come vaccini, medicamenti antivirali e medicamenti per l’immunizzazione passiva), dispositivi medici importanti (come mascherine, apparecchi per iniezioni e somministrazioni, dispositivi medico-diagnostici) nonché altro materiale medico (mascherine di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione ecc.). In materia di approvvigionamento vi è anche un’interfaccia con la salute degli animali: per quanto riguarda i singoli aspetti della distribuzione e gli obblighi di dichiarazione delle scorte bisognerà tener conto, nei limiti del possibile, del settore veterinario. Per lottare contro una malattia trasmissibile dell’essere umano può rivelarsi necessario anche acquistare alcuni prodotti usati sugli animali (p. es. biocidi contro le zanzare);

− in linea di principio, i Cantoni e i privati, comprese le rispettive istituzioni sanitarie, riman-

gono responsabili di garantire l’approvvigionamento con materiale medico. Questo principio, che vige già attualmente, va sancito espressamente. Ciò corrisponde anche all’articolo 3 capoverso 3 legge COVID-19. La Confederazione dovrebbe far valere la competenza in materia di approvvigionamento solo se quest’ultimo non può essere garantito dai Cantoni e dai privati e pertanto vi è o incombe il pericolo di una difficoltà di approvvigionamento. Il rimando alla legge dell’8 ottobre 198281 sull’approvvigionamento del Paese (LAP) è riformulato, poiché quello vigente ha sollevato dubbi nell’ambito dell’esecuzione. Si tratta di stabilire che le competenze del Consiglio federale secondo la LAP e la LEp sono complementari, si sovrappongono. La LAP è tuttavia imperniata su uno scopo specifico, ossia rimediare a situazioni di grave penuria. L’approvvigionamento attraverso la LEp non si limita invece a tali situazioni. Inoltre entrambe le leggi dispongono di strumenti specifici che si completano a vicenda. A seconda della situazione, il Consiglio federale può quindi adottare provvedimenti in virtù della LEp o della LAP. Il Consiglio federale è pertanto libero di predisporre una preparazione adeguata anche nel quadro dell’approvvigionamento del Paese (p. es. costituzione di scorte obbligatorie). I provvedimenti dell’approvvigionamento del Paese vanno pertanto intesi quale complemento, il che corrisponde anche all’approccio e allo scopo delle due leggi.

81 RS 531