Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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anche per la Confederazione stessa e per i Cantoni. Il Consiglio federale deve inoltre disciplinare il controllo dell’attuazione di tali prescrizioni. I quantitativi dei prodotti soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie vanno calcolati in modo tale che per l’approvvigionamento urgente della popolazione non siano necessari depositi supplementari in periferia (ospedali, istituti di cura e Spitex ecc.). Per un determinato materiale medico potrà però essere necessario disporre di depositi minimi in periferia, in particolare per i prodotti per i quali la LAP non prescrive scorte obbligatorie (p. es. mascherine). In futuro, le raccomandazioni relative alla costituzione di scorte di tali prodotti contenute nel Piano per pandemia influenzale dovranno poter essere dichiarate obbligatorie. Bisognerà pertanto determinare il fabbisogno minimo per garantire l’approvvigionamento del settore sanitario con materiale medico importante durante una pandemia o un evento particolare e iscriverlo nel diritto esecutivo del Consiglio federale.

Lettera b: questa disposizione corrisponde all’articolo 44 capoverso 2 lettera a LEp vigente. Secondo questa disposizione, il Consiglio federale può fissare l’attribuzione di materiale medico importante se la quantità disponibile non è sufficiente per curare tutte le persone a rischio o malate. Se nonostante i provvedimenti di prevenzione l’approvvigionamento con materiale medico importante si rivela insufficiente, l’attribuzione del materiale rimasto dev’essere regolata secondo un elenco delle priorità e una chiave di riparto. L’attribuzione di materiale medico importante ai Cantoni è un ulteriore settore in cui il Consiglio federale può emanare prescrizioni. Secondo questa disposizione, esso può emanare anche sulla fornitura e sulla distribuzione. Questa disposizione corrisponde all’articolo 44 capoverso 2 lettera b LEp vigente nonché all’articolo 3 capoverso 2 lettera f legge COVID-19. In proposito occorre precisare in particolare la chiave di riparto e gli aspetti logistici della distribuzione ai Cantoni o alla popolazione. La fornitura del materiale medico è effettuata sotto la responsabilità della Confederazione. Per le forniture concrete si può anche fare ricorso a terzi, come distributori privati. La Confederazione o i terzi da essa incaricati provvedono a fornire il materiale medico importante a un servizio di consegna centrale cantonale o direttamente alle istituzioni e organizzazioni beneficiarie. Per l’attribuzione in particolare di medicinali utilizzati anche in medicina veterinaria saranno prese in considerazione, per quanto possibile, le cliniche e gli studi veterinari al fine di consentire interventi e cure urgenti per il benessere degli animali.

Lettera c: questa disposizione corrisponde all’articolo 44 capoverso 2 lettera c LEp vigente. Per motivi sistematici, l’agevolazione dell’importazione è ora disciplinata all’articolo 44b lettera a.

Lettera d: in caso di penuria assoluta, il Consiglio federale deve poter ordinare la confisca di materiale medico importante. Se l’approvvigionamento con tale materiale non può essere garantito, i Cantoni o le istituzioni sanitarie pubbliche che dispongono di scorte sufficienti possono essere obbligati a fornire parte di tali scorte ad altri Cantoni o ad altre istituzioni sanitarie. In virtù di questa disposizione possono essere inoltre confiscati agenti terapeutici e altro materiale medico disponibile presso privati, dietro un adeguato indennizzo versato dalla Confederazione.

Lettera e: questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera g legge COVID-19. Se in caso di particolare pericolo per la salute pubblica la Confederazione acquista materiale medico, è possibile che a un certo momento tale materiale sia disponibile in grandi quantità. In simili situazioni è necessario che, al più tardi quando si torna alla situazione normale o in caso di pertinenti strategie di approvvigionamento o di scorte obbligatorie, la Confederazione possa distribuire sul mercato, dietro pagamento, direttamente o tramite terzi, il materiale acquistato. I destinatari devono pagare i costi d’acquisto o, se del caso, il prezzo di mercato. Si tratta quindi di una partecipazione alla libera concorrenza economica poiché si può entrare in concorrenza diretta con fornitori privati. Il presente articolo istituisce la base legale necessaria per tale partecipazione ai sensi degli articoli 41 e 41a capoversi 2 e 3 della legge federale del 7 ottobre 200584 sulle finanze della Confederazione (LFC). Se la data di scadenza del materiale medico è imminente, in virtù di questa disposizione è possibile anche una dispensazione gratuita.

Lettera f: questa disposizione corrisponde all’articolo 3 capoverso 2 lettera e legge COVID-19. Avvalendosi della sua competenza in materia di approvvigionamento, il Consiglio federale di-

84 RS 611.0