Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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sciplina il finanziamento dell’acquisto e il rimborso dei costi da parte dei Cantoni, delle organizzazioni di utilità pubblica e dei terzi a cui il materiale è consegnato. Quando prefinanzia l’acquisto di materiale medico importante, la Confederazione fattura poi ai beneficiari, solitamente ai Cantoni, ma talvolta anche alle organizzazioni di utilità pubblica o a terzi, i costi legati all’acquisto del materiale che fornisce loro.

Capoverso 5: il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla limitazione o sul divieto dell’esportazione di materiale medico importante nonché sulla confisca di materiale medico importante solo entro certi limiti, se è necessario per difendersi da un particolare pericolo per la salute pubblica. Soprattutto nella prospettiva di una pandemia incombente o reale, è prevedibile che la domanda di medicamenti e di vaccini aumenti. Il Consiglio federale deve quindi poter limitare rapidamente l’esportazione di vaccini, antivirali e altri medicamenti necessari alla lotta contro le malattie trasmissibili, per esempio non appena una malattia si manifesta su un altro continente e occorre conservare una quantità sufficiente di un determinato medicamento nel Paese.

Capoverso 6: anche questa disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 44 capoverso 3 LEp vigente. Al Consiglio federale deve però essere attribuita anche la competenza di adottare provvedimenti per approvvigionare il personale della rete delle rappresentanze svizzere all’estero. In molte regioni del mondo, l’epidemia di COVID-19 ha colpito duramente il personale della rete esterna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). A differenza di altri Paesi, il DFAE ha tenuto a che i propri collaboratori restassero sul posto per garantire la continuità operativa e tutelare al meglio gli interessi della Svizzera. Il personale ha per esempio organizzato voli di rientro in Svizzera per migliaia di cittadini svizzeri sparsi per il mondo che si sono visti annullare i collegamenti aerei a causa del coronavirus. All’inizio del 2021, vista la scarsa disponibilità di vaccini in Svizzera il DFAE ha deciso che i collaboratori della rete esterna e i loro familiari dovessero farsi vaccinare in loco, nei limiti del possibile. In molti Paesi, i Governi ospitanti hanno permesso loro di partecipare al programma di vaccinazione locale. Senza l’invio supplementare di vaccini alle rappresentanze ci sarebbero però voluti mesi per vaccinare i collaboratori all’estero. Visto il crescente numero di casi in loco, nella primavera del 2021 si è acutizzata l’urgenza di vaccinare al più presto la rete esterna della Svizzera. Per motivi logistici e giuridici si è tuttavia deciso di spedire i vaccini all’estero tramite valigia diplomatica. Nell’ambito di un progetto pilota, il DFAE è riuscito a vaccinare circa 2500 collaboratori e i loro familiari più stretti in oltre 60 rappresentanze, consegnando loro certificati di vaccinazione svizzeri. Sulla scorta di queste esperienze s’impone una modifica della LEp, che preveda l’approvvigionamento del personale della rete esterna con materiale medico importante, se non è possibile procurarsi altrimenti vaccini, medicamenti o altro materiale medico necessario.

Capoverso 7: le competenze in materia di acquisto di materiale medico importante non vanno definite a livello di legge federale. A seconda della crisi sanitaria o della situazione, diversi servizi amministrativi possono e devono svolgere compiti. Nell’ambito della gestione dell’epidemia di COVID-19, la competenza di acquistare materiale medico importante è per esempio stata attribuita, su incarico dell’UFSP, alla Farmacia dell’esercito (cfr. art. 14 cpv. 3 ordinanza 3 COVID-19). Gli acquisti sono però stati effettuati in parte anche direttamente dall’UFSP. Un gruppo di lavoro interdipartimentale Materiale medico ha inoltre coordinato gli acquisti. L’articolo 5 capoverso 3 LAP va nella stessa direzione. Spetterà al Consiglio federale stabilire le competenze per gli acquisti nell’ambito del diritto esecutivo. Potrà anche istituire organi interdipartimentali, al fine di garantire una risposta rapida e adeguata alle crisi con molti servizi coinvolti e interfacce con altre leggi.

Art. 44a Obblighi di notifica

Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di notificare le scorte di materiale medico importante (cfr. art. 3 cpv. 1 legge COVID-19; art. 13 ordinanza 3 COVID-19). Sulla base di queste notifiche è possibile individuare le difficoltà di approvvigionamento e, se necessario, pianificare provvedimenti secondo l’articolo 44 per sostenere in modo mirato i Cantoni nei loro compiti di approvvigionamento e, laddove necessario, rifornire direttamente le istituzioni sanitarie. L’obbligo di notifica si riferisce al materiale medico importante specifico