Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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essere autorizzate solo su richiesta. A differenza di tali disposizioni, qui è inclusa la messa a disposizione sul mercato: è pertanto contemplata l’intera catena di operatori economici, compresi i commercianti. In caso di pandemia, il margine di manovra per le deroghe deve essere più ampio e il Consiglio federale può definire la deroga più liberamente.
Lettera e: devono poter essere emanate dal Consiglio federale anche le corrispondenti deroghe alle disposizioni sull’immissione in commercio di sostanze e preparati ai sensi della legge sui prodotti chimici (p. es. per i disinfettanti). Da notare che vi sono prodotti con i medesimi principi attivi che, a seconda della pubblicità del produttore, possono essere immessi in commercio come medicamenti/dispositivi medici (disinfezione sull’essere umano) o come biocidi (disinfettante per superfici, p. es. in sala operatoria).
Art. 44c Messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti affetti da malattie alta-
mente infettive
Questa disposizione disciplina la messa a disposizione delle capacità per curare i pazienti affetti da malattie altamente trasmissibili. In primo piano vi è l’assistenza medica prestata a pazienti affetti da malattia da virus Ebola (o febbre emorragica da virus Ebola). Il trattamento medico di questa grave malattia infettiva virale deve avvenire in particolari reparti d’isolamento. Per i casi del tipo Ebola è quindi necessario concentrare le prestazioni in poche strutture, in modo da proteggere al meglio il personale e tutta la popolazione dal contagio con un agente patogeno pericoloso e, al contempo, fornire le prestazioni nel modo più efficiente possibile. In questo contesto, la Confederazione e i Cantoni hanno elaborato un piano per il coordinamento delle prestazioni e il finanziamento del trattamento di malattie del tipo Ebola, il quale prevede che i pazienti affetti da malattie del tipo Ebola siano curati negli ospedali universitari di Ginevra e Zurigo. Per gli isolamenti sono necessarie strutture idonee. In linea di principio, secondo l’articolo 31 LEp spetta ai Cantoni ordinare i provvedimenti nei confronti di singole persone – in cui rientrano segnatamente la quarantena o l’isolamento di cui all’articolo 35 LEp. I Cantoni devono quindi provvedere a mettere a disposizione strutture adatte alla quarantena o all’isolamento; l’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni in generale. La messa a disposizione di un’infrastruttura per isolare le persone affette da malattie del «tipo Ebola» è molto costosa ed è quindi nell’interesse di tutta la Svizzera disporre di un’infrastruttura adeguata. Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può stabilire, d’intesa con i Cantoni, quali Cantoni debbano mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per il trasporto nonché per il ricovero stazionario, l’isolamento e la cura dei pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva.
Capoverso 2: il Consiglio federale può, d’intesa con il Cantone interessato, obbligare gli ospedali che dispongono delle strutture necessarie a ricoverare i pazienti contagiati da una malattia altamente infettiva. La Confederazione può così garantire la gestione del ricovero.
Capoverso 3: spetta in primo luogo ai Cantoni assumere le spese dei provvedimenti ordinati (art. 71 lett. a). Vi rientrano le spese di investimento, formazione e cura. L’articolo 71 LEp prevede tuttavia che siano assunte solo le spese non coperte altrimenti, per esempio da prestazioni assicurative87. Le spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura sono in linea di principio a carico dei Cantoni. La Confederazione potrà partecipare a tali spese. Le spese d’esercizio, a carico dei Cantoni, sono ripartite tra i Cantoni in base a una chiave di riparto proporzionale alla popolazione. Il finanziamento del trattamento dei casi concreti può avvenire nell’ambito del sistema ordinario di finanziamento delle cure ospedaliere. La creazione di una rimunerazione supplementare dei costi aggiuntivi non codificabili, non valutata, è già in corso nel quadro dell’elaborazione della struttura tariffale SwissDRG.
87 Cfr. messaggio LEp, FF 2011 385.