Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Art. 44d Garanzia delle capacità negli ospedali e nelle altre istituzioni pubbliche o private

del settore sanitario

Il capoverso 1 corrisponde ampiamente all’articolo 3 capoverso 4 legge COVID-1988. La responsabilità dell’assistenza sanitaria è di competenza dei Cantoni: questi ultimi devono garantire che negli ospedali e nelle cliniche siano disponibili capacità sufficienti non solo per trattare specifiche malattie trasmissibili, bensì anche per eseguire altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Si tratta anzitutto dei posti letto e del personale specializzato necessari, ma anche di tutti gli altri aspetti di rilievo per una buona assistenza ai pazienti (p. es. medicamenti). A seconda della situazione epidemiologica, il numero di pazienti che hanno bisogno di un’assistenza medica può superare le capacità e le risorse delle cliniche e degli ospedali pubblici o delle istituzioni a cui è stato conferito un mandato di prestazioni pubblico. Con la presente disposizione, i Cantoni sono autorizzati a ordinare i provvedimenti necessari a garantire le capacità richieste nell’ambito dell’assistenza sanitaria. È così garantita in tutta la Svizzera la base legale per adottare, se necessario, provvedimenti cantonali adeguati.

I Cantoni possono così vietare o limitare le attività mediche. Possono anche adottare provvedimenti per curare malattie e altri casi urgenti dal punto di vista medico al fine di garantire le necessarie capacità nell’assistenza sanitaria. Concretamente, i Cantoni possono:

− obbligare i settori stazionari delle cliniche e degli ospedali privati e pubblici a mettere a

disposizione le loro capacità. Oltre a ricoverare pazienti nelle singole istituzioni, si tratta anche di trasferire il personale specializzato ai reparti che ne hanno bisogno;

− ordinare agli ospedali e alle cliniche, se necessario, di limitare o sospendere gli esami e i

trattamenti non urgenti dal punto di vista medico. Laddove necessario, questo provvedimento può essere esteso anche al settore ambulatoriale. Sono considerati «esami e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico» (interventi elettivi) in particolare gli interventi che possono essere posticipati senza che ciò comporti per la persona in questione svantaggi che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici o psichici . Anche gli interventi effettuati prevalentemente o unicamente per motivi estetici o per migliorare le prestazioni o il benessere psicofisico sono da considerarsi non urgenti;

− se la situazione dell’approvvigionamento dovesse rivelarsi critica, gli ospedali e le cliniche

possono essere obbligati ad adottare altri provvedimenti necessari a garantire le capacità, in particolare a disporre di una quantità sufficiente di medicamenti importanti sia per curare specifiche malattie trasmissibili sia per eseguire altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico (p. es. sedativi e rilassanti muscolari). Sia in ambito ambulatoriale che in quello stazionario, gli ospedali e le cliniche possono pertanto pianificare interventi elettivi solo se sono a disposizione scorte sufficienti di medicamenti importanti.

Vista la responsabilità dei Cantoni in materia di approvvigionamento, si rinuncia a creare una base legale formale per attribuire al Consiglio federale la competenza di limitare o sospendere gli esami non urgenti dal punto di vista medico; sono fatte salve le sue competenze in caso di situazione straordinaria.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 3 capoverso 4bislegge COVID-19. In base alla Costituzione federale, in linea di principio l’assistenza sanitaria è una competenza cantonale. La Confederazione dispone tuttavia di competenze parziali in quest’ambito, segnatamente il disciplinamento della pianificazione ospedaliera in virtù dell’articolo 117 capoverso 1 Cost. nonché la lotta contro le epidemie (art. 118 cpv. 2 lett. b Cost.). La Confederazione è inoltre responsabile, assieme ai Cantoni, della promozione delle cure e, sempre assieme ai Cantoni, ha il mandato di provvedere affinché sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno (art. 117b cpv. 1 e 2 Cost.). Per rafforzare l’assistenza sanitaria messa alla prova da un particolare pericolo per la salute pubblica, il capoverso 2 prevede che i Cantoni finanzino le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. I Cantoni devono inoltre definire, d’intesa con la Confederazione, le capacità necessarie (cpv. 3). La nuova disposizione non prevede alcuna possibilità di sostegno finanziario della Confederazione. La

88 RU 2020 3835