Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 49b in combinato disposto con l’articolo 62a crea la base legale per consentire al Consiglio federale di emanare, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per un certificato di test, guarigione o vaccinazione e partecipare al GDHCN dell’OMS.
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può stabilire i requisiti relativi al documento che certifica una vaccinazione, una guarigione o il risultato di un test. All’occorrenza potrà così emanare la relativa ordinanza, nella quale dovrà anche stabilire per quali agenti patogeni potranno essere emessi certificati.
Il capoverso 2 prevede che i certificati possano essere rilasciati solo su richiesta, il che implica il consenso dell’avente diritto.
Secondo il capoverso 3, i certificati sono personali, ossia intestati a una determinata persona. Devono inoltre essere non falsificabili e concepiti in modo tale da consentire unicamente una verifica decentralizzata o locale dell’autenticità e della validità. La Confederazione non è quindi autorizzata a tenere una banca dati dei titolari di certificati e delle relative informazioni. Il certificato deve essere concepito in modo da poter essere utilizzato nell’ambito del trasporto internazionale e non solo interno. Siccome il riconoscimento di questo certificato a livello internazionale dipende da altri Stati, il requisito di poterlo utilizzare nel trasporto internazionale si applica solo nei limiti del possibile.
Il capoverso 4 prevede che il Consiglio federale disciplini a chi compete il rilascio dei certificati. Può anche designare i servizi incaricati di designare gli emittenti. Durante l’epidemia di COVID-19 erano i Cantoni e il medico in capo dell’esercito.
Il capoverso 5 stabilisce che la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e di terzi un sistema per l’emissione e la verifica dei certificati. In questo contesto deve prevedere adeguati meccanismi di controllo al fine di consentire l’emissione dei certificati unicamente ad aventi diritto, impedendo così gli abusi. In realtà le autorità federali possono già mettere a disposizione un sistema del genere in virtù dell’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 17 marzo 202392 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), già adottata dal Parlamento ma non ancora posta in vigore. Il secondo periodo del capoverso 5 sancisce tuttavia un disciplinamento derogatorio all’articolo 11 capoverso 4 LMeCA: i Cantoni non sono infatti necessariamente tenuti a partecipare alle spese, la Confederazione può anche assumere la totalità dei costi. Il Consiglio federale è però libero di prevedere una partecipazione dei Cantoni alle spese. Per i certificati COVID-19, la Confederazione aveva messo a disposizione un sistema che i servizi menzionati sopra potevano utilizzare in particolare per rilasciare documenti equivalenti al certificato COVID digitale dell’UE, basato sul regolamento (UE) 2021/953. La Confederazione garantisce inoltre l’interoperabilità con i sistemi esteri corrispondenti e di conseguenza l’utilizzabilità o la possibilità di verifica elettronica dei certificati COVID svizzeri all’estero.
Il capoverso 6 autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni sull’assunzione delle spese per l’emissione dei certificati a carico dei richiedenti. Può anche stabilire un eventuale indennizzo per gli emittenti, com’era previsto per esempio nell’ordinanza 3 COVID-19 per l’emissione di certificati di test o di guarigione durante la pandemia di COVID-19. Le spese a carico dell’emittente possono anche essere incluse nella rimunerazione della prestazione medica.
Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private
L’articolo 50 corrisponde quasi integralmente al diritto vigente. L’UFSP deve poter concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d’importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le conseguenze sanitarie a lungo termine legate alle malattie trasmissibili. Conformemente al postu-
92 FF 2023 787