Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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lato 21.3014 e alla mozione 21.3453, la Confederazione potrà sostenere in modo mirato adeguati progetti dedicati alla tematica della sindrome post COVID-19 o ad altre conseguenze a lungo termine delle malattie trasmissibili sulla salute.
Art. 50a Contributi per partecipazioni a programmi di organizzazioni internazionali e isti-
tuzioni
L’articolo 50a consente al Consiglio federale di concedere crediti a organizzazioni internazionali e iniziative strategicamente importanti volte a tutelare la salute della popolazione in Svizzera. La crisi COVID-19 ha evidenziato la dipendenza dei sistemi sanitari nazionali da fattori internazionali. Un vigoroso impegno internazionale è quindi irrinunciabile per tutelare la salute della popolazione in Svizzera. Tali provvedimenti possono comprendere per esempio la partecipazione finanziaria alle spese di ricerca e sviluppo di materiale medico importante (dispositivi medico-diagnostici, vaccini, agenti terapeutici come p. es. antibiotici ecc.) che possa essere impiegato per proteggere la popolazione durante un’epidemia o una pandemia.
Sulla scorta delle esperienze maturate nell’ambito della crisi COVID-19 sono stati avviati o accelerati processi di ristrutturazione e rafforzamento dell’architettura sanitaria globale. La Svizzera ha partecipato attivamente alle discussioni schierandosi a favore di un rafforzamento del ruolo centrale dell’OMS, con sede a Ginevra, nell’assumere la direzione e il coordinamento in caso di crisi sanitarie globali. La pandemia ci ha inoltre mostrato che l’architettura sanitaria globale deve essere rafforzata mediante un impegno a lungo termine, per consentire alle organizzazioni e alle iniziative pertinenti di reagire rapidamente e adeguatamente in caso di crisi. Le partecipazioni strategiche alle spese di ricerca e sviluppo di materiale medico nonché gli investimenti nell’architettura sanitaria globale richiedono quindi un impegno pianificabile a lungo termine nell’ambito di organizzazioni e iniziative internazionali.
I contributi importanti per individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili e altri rischi per la salute pubblica in Svizzera concorrono direttamente a tutelare la salute della popolazione in Svizzera. Accanto alle procedure già in atto per i contributi internazionali alla lotta contro la povertà globale, l’articolo 50a permette alla Confederazione di investire anche nella protezione della salute globale a favore della salute della popolazione in Svizzera. I contributi ai sensi di questa disposizione sono aiuti finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 199093 sui sussidi (LSu), ossia vantaggi pecuniari concessi a beneficiari estranei all’Amministrazione federale per promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Dal punto di vista giuridico, il beneficiario dell’aiuto finanziario è libero di decidere se intende assumere il compito da promuovere o meno.
Il nuovo disciplinamento si rivela necessario perché i meccanismi di finanziamento disponibili oggi in materia di promozione della ricerca e dell’innovazione nonché di cooperazione allo sviluppo nel campo della salute non servono anzitutto a rafforzare il sistema sanitario svizzero. Vi è una lacuna, che rende praticamente impossibile un impegno internazionale efficace della Confederazione a favore della tutela della salute della popolazione in Svizzera.
L’articolo 50 LEp consente già oggi di concedere aiuti finanziari a progetti specifici, come attestano i contributi per progetti della Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP), con sede a Ginevra. Un impegno strategico a lungo termine presso organizzazioni e iniziative internazionali, che si orienti ai bisogni della popolazione della Svizzera, è tuttavia escluso in base al diritto vigente. Oltre che di sostenere, su richiesta, singoli progetti di un’organizzazione, la presente disposizione permetterà alla Confederazione di sostenere in modo proattivo, secondo i bisogni nazionali, organizzazioni e iniziative internazionali volte a tutelare la salute della popolazione in Svizzera.
I contributi previsti dall’articolo 50a vanno distinti dagli aiuti versati in virtù della legge federale del 19 marzo 197694 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. Questi ultimi mirano infatti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, mentre i contributi di cui all’articolo 50a sono finalizzati a tutelare la salute della popolazione in
93 RS 616.1
94 RS 974.0