Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo

Svizzera. L’articolo 50a LEp si distingue anche dagli aiuti versati in virtù della legge federale del 14 dicembre 201295 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). I progetti di ricerca sostenuti tramite programmi di ricerca nazionali del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica non si prestano per sviluppare e immettere rapidamente sul mercato materiale medico importante concreto. La promozione dell’innovazione tramite Innosuisse si prefigge inoltre di rafforzare la collaborazione tra economia e scuole universitarie al fine di garantire una rapida applicazione dei nuovi risultati della ricerca in prodotti innovativi. Qui le misure di promozione perseguono un altro scopo: un sostegno può essere giustificato da un malfunzionamento del mercato (messa a disposizione di nuovi antibiotici), un miglioramento della preparazione a una pandemia o un’accelerazione dello sviluppo di nuovi vaccini o medicamenti. In questi casi, una promozione tramite Innosuisse è quindi esclusa. Nel campo della cooperazione internazionale, la LPRI consente infine di concedere contributi unicamente a istituzioni non commerciali, mentre l’articolo 50a non esclude contributi a imprese commerciali private.

Per garantire la pianificabilità, la trasparenza e l’orientamento strategico dei fondi stanziati, l’ammontare dei fondi per i contributi specifici deve essere stabilito dal Consiglio federale e richiesto al Parlamento mediante un limite di spesa per un periodo di quattro anni. Ulteriori argomenti a favore di un limite di spesa sono illustrati al numero 6.1 «Ripercussioni per la Confederazione».

Tra i beneficiari di sussidi in virtù di questa disposizione rientrano sia organizzazioni multilaterali come l’OMS a Ginevra e le sue strutture regionali sia organizzazioni private con partecipazioni pubbliche, per esempio la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), la GARDP, il Combating Antibiotic Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X) o il Global AMR R&D Hub.

Art. 51 Promozione della ricerca, dello sviluppo e della produzione di materiale medico

importante

Nella forma attuale, la base dei sussidi all’articolo 51 LEp ha un campo d’applicazione limitato, incentrato in modo specifico ed esclusivo sulla promozione della produzione interna di agenti terapeutici e sulla sicurezza dell’approvvigionamento della popolazione in situazioni particolari e straordinarie.

La limitazione alle situazioni particolari e straordinarie della competenza promozionale prevista all’articolo 51 della LEp vigente si è rivelata troppo restrittiva. Considerata la nuova espressione «particolare pericolo per la salute pubblica» utilizzata nel presente avamprogetto (cfr. art. 5a) occorre armonizzare la terminologia (cpv. 1). Dal profilo temporale il versamento di aiuti finanziari può tuttavia essere ammesso o necessario già prima della minaccia concreta rappresentata dal focolaio di una malattia o prima della manifestazione della stessa, affinché la popolazione della Svizzera sia effettivamente approvvigionata in maniera sufficiente in caso di particolare pericolo per la salute pubblica. Può essere il caso per esempio se incombe o si delinea un particolare pericolo. Questo principio, già previsto dal diritto vigente, va mantenuto96. Rientra infatti nella preparazione a una possibile minaccia sanitaria e aumenta le probabilità che i mezzi finanziari investiti portino a prodotti che possano essere utilizzati per approvvigionare la popolazione quando ce n’è più bisogno. Se sono investiti mezzi finanziari solo quando il particolare pericolo per la salute pubblica è già una realtà, vi è il rischio che i prodotti promossi non raggiungano la maturità di mercato e non possano essere resi disponibili in tempo utile. Il principio di sussidiarietà previsto dal diritto vigente viene mantenuto: spetta anzitutto all’economia privata mantenere disponibili gli agenti terapeutici necessari e aiuti finanziari possono essere accordati solo se necessario per l’approvvigionamento della popolazione. Possono essere indizi di un approvvigionamento deficitario la comunicazione o la forte probabilità di sensibili restrizioni alle esportazioni decise dai Paesi produttori che, per contratto, dovrebbero rifornire la Svizzera.

Pure l’orientamento alla produzione interna viene in linea di principio mantenuto. La disposizione è però riveduta o estesa nel senso che possono essere concessi aiuti finanziari mirati

95 RS 420.1

96 Cfr. messaggio LEp, FF 2011 283, 370.