Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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dovrebbero inoltre garantire la disponibilità in Svizzera. Il Consiglio federale dovrebbe anche stabilire il numero di antibiotici promossi (ogni anno) nonché l’ammontare della rimunerazione. Quest’ultima dovrebbe orientarsi al beneficio di una sostanza per la società nonché all’equità della quota svizzera sulle spese di sviluppo a livello globale. Le imprese che vogliono sviluppare prodotti e immetterli sul mercato svizzero possono annunciarli per la rimunerazione in base a questo sistema, se soddisfano i criteri. Non è quindi previsto alcun automatismo della rimunerazione per ogni nuovo antimicrobico immesso sul mercato, bensì una sorta di bando di gara. Le imprese sono libere di decidere se candidarsi per una rimunerazione tramite un incentivo pull o se immettere sul mercato il loro prodotto in base al sistema tradizionale. Accanto ai meccanismi pull già esistenti (Canada, Giappone, Regno Unito, Svezia), altri Stati (Australia, Stati Uniti) o l’UE sembrano intenzionati a introdurre incentivi pull nei prossimi anni. Primi risultati del modello svedese indicano che in Svezia i nuovi antibiotici immessi sul mercato sono nettamente più numerosi e disponibili più rapidamente che in Svizzera.

Questi modelli di rimunerazione funzionano sia come incentivi allo sviluppo di nuovi antibiotici e alla loro omologazione accelerata in Svizzera, sia per garantire la disponibilità di medicamenti più vecchi, spesso difficilmente disponibili, per esempio gli antibiotici di riserva. Per questi ultimi, l’ammontare della rimunerazione sarebbe inferiore.

Art. 52 Indennizzo ai centri nazionali di riferimento, ai laboratori di conferma e ai centri

nazionali di competenza

La disposizione costituisce la base per il versamento ai laboratori designati quali centri nazionali di riferimento e laboratori di conferma di indennizzi per le spese che questi ultimi sostengono nell’esecuzione dei loro compiti speciali (cfr. art. 17 LEp). Siccome ora compiti particolari possono essere affidati anche a istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché a istituti di ricerca, l’articolo 52 va completato in tal senso.

Art. 53 cpv. 2

L’aggiunta apportata al capoverso 2 rappresenta una precisazione. Già oggi il medico cantonale deve coordinare le sue attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se necessario, in virtù di questa disposizione informa l’autorità cantonale competente. Siccome può trattarsi non solo dell’autorità competente per la sicurezza alimentare, ma anche, a seconda del caso, di altre autorità cantonali, per esempio l’ufficio di veterinaria, la disposizione è completata in tal senso. Se per l’esecuzione delle relative legislazioni il diritto cantonale prevede il coinvolgimento anche delle autorità comunali, la comunicazione deve essere indirizzata anche a queste ultime, se del caso.

Se per consentire all’autorità cantonale competente di adottare i provvedimenti necessari per tutelare la salute pubblica devono essere comunicati dati personali degni di particolare protezione, tale comunicazione può avvenire in virtù dell’articolo 59 capoverso 1. Secondo l’articolo 59 capoverso 3 lettera c, è possibile comunicare tali dati ad altre autorità se queste ultime ne hanno bisogno per l’esecuzione degli atti normativi che devono applicare. Questa disposizione comprende ora anche le autorità cantonali. Se in seguito alla malattia di un allevatore dovessero essere valutati provvedimenti di polizia epizootica, il medico cantonale potrebbe così comunicare dati degni di particolare protezione per esempio all’ufficio cantonale di veterinaria.

Art. 54 cpv. 1, 2, primo periodo, 3 lett. a, b ed e nonché 4

Allo scopo di migliorare l’esecuzione uniforme della legge, promuovere la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e agevolare alla Confederazione l’adempimento della funzione di alta vigilanza, l’articolo 54 sancisce per legge un organo di coordinamento. Quest’ultimo istituzionalizza la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nel settore delle malattie trasmissibili a livello specialistico. L’organo di coordinamento si riunisce regolarmente. Anche la teleconferenza settimanale dell’UFSP con i medici cantonali rientra tra i formati di riunione di coordinamento.