Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Il capoverso 1 precisa che questo organo serve anche alla pianificazione strategica. Dal punto di vista terminologico, «organi sussidiari» va sostituito con «organi supplementari». Gli attuali «organi sussidiari» (p. es. su «One Health») sono trasformati in organi supplementari. Inoltre, un tale organo supplementare deve poter essere istituito anche nel settore della mobilità globale. Per il resto sono apportate piccole modifiche redazionali.

Anche al capoverso 2 «organi sussidiari» è sostituito con «organi supplementari». È inoltre emerso che i compiti dell’organo di coordinamento di cui al capoverso 3 erano formulati in modo troppo ampio. La lettera a è precisata per chiarire che si tratta soltanto di una funzione di sostegno da parte della Confederazione e dei Cantoni. In passato gli organi di cui all’articolo 54 non potevano svolgere i compiti di cui alle lettere b ed e. Queste lettere sono pertanto stralciate.

Art. 55 Organizzazione di crisi

Nelle situazioni particolari e straordinarie, i requisiti e i bisogni di gestione e coordinamento dei provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni aumentano. La Confederazione deve pertanto poter contare su un’organizzazione di crisi adeguata. In base al diritto vigente, l’articolo 55 costituisce una delle basi legali dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, disciplinato ulteriormente nell’ordinanza del 2 marzo 201898 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. L’epidemia di COVID-19 ha evidenziato un potenziale di miglioramento nell’ambito della gestione delle crisi e dell’organizzazione di crisi della Confederazione. In risposta a diversi postulati99, il Consiglio federale ha illustrato come si potrebbe rafforzare l’organizzazione dell’Amministrazione federale in vista di future crisi complesse che riguardano più dipartimenti. Non occorre cambiare radicalmente le strutture e i processi ordinari dell’Amministrazione federale. Entrano in gioco tre elementi:

− il Consiglio federale deve poter istituire uno Stato maggiore di crisi politico-strategico, di-

retto dal dipartimento responsabile per la crisi in questione. Il compito di tale organo, formato dai segretari generali dei dipartimenti interessati, dai due vicecancellieri, dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF), dall’UFG e dalla SECO, è di preparare sul piano politico le proposte da sottoporre al Consiglio federale e coordinare la gestione di crisi a livello interdipartimentale, coinvolgendo tutti gli attori pertinenti;

− all’occorrenza, il dipartimento responsabile deve inoltre poter istituire uno Stato maggiore

di crisi operativo che assicuri il coordinamento a livello delle unità amministrative ed elabori le informazioni e le basi necessarie per lo Stato maggiore di crisi politico-strategico;

− il lavoro di questi stati maggiori di crisi e di riflesso la gestione di crisi a livello interdiparti-

mentale dovranno essere sostenuti, sul piano metodologico e amministrativo, da uno Stato maggiore centrale permanente, il che consentirà una migliore continuità, una procedura più uniforme nella gestione di crisi della Confederazione e una conservazione delle conoscenze più duratura tra una crisi e l’altra. Lo Stato maggiore centrale permanente avrà in particolare il compito di coinvolgere gli attori pertinenti e di garantire la presentazione integrale della situazione.

L’impostazione dettagliata della futura organizzazione di crisi è in preparazione sotto la responsabilità del DDPS e della CaF, con la partecipazione dei dipartimenti. È prevista l’elaborazione di una nuova ordinanza sulla gestione di crisi, che sostituirà le attuali basi legali. Per ora, la base legale necessaria per un organo di crisi, che si attivi nel contesto della lotta contro le malattie trasmissibili, resta nella LEp. «Organo d’intervento» è tuttavia sostituito da «organizzazione di crisi» e il capoverso 2 vigente è abrogato, dal momento che i compiti dei vari organi saranno disciplinati nella nuova ordinanza. Non appena sarà stata creata una base in un altro atto normativo (p. es. nella legge del 21 marzo 1997100 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione), l’articolo 55 potrà essere abrogato. Risulterà così chiaro che in

98 RS 520.17

99 Si tratta dei postulati 21.3205 «Ruolo dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione nell’ambito della pandemia di Covid-19», 21.3449 «Gestione strategica delle crisi» e 22.3343 «Rafforzare finalmente a livello istituzionale la capacità del Consiglio federale di affrontare le crisi».

100 RS 172.010