Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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caso di particolare pericolo per la salute pubblica dovuto a una malattia trasmissibile entra in funzione l’organizzazione di crisi interdipartimentale della Confederazione, come per le crisi riconducibili ad altre cause.

Disciplinamenti riguardanti lo stato maggiore di crisi specializzato del dipartimento responsabile per la gestione di una crisi non devono essere creati a livello della legge formale, ma essere previsti a livello di ordinanza del Consiglio federale o del dipartimento. In tali disciplinamenti dovranno essere chiariti i compiti e le competenze nella gestione delle crisi all’interno dell’ufficio federale interessato a complemento e a differenza dello stato maggiore di crisi specializzato e di un eventuale stato maggiore di crisi operativo interdipartimentale.

Art. 58 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione

Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione va precisato alla luce della nuova legge del 25 settembre 2020101 sulla protezione dei dati (LPD). La rubrica è modificata in modo da specificare che riguarda il trattamento di dati personali degni di particolare protezione.

Capoverso 1: nello svolgere i loro compiti, diverse autorità incaricate di eseguire la legge nonché terzi a cui sono affidati compiti esecutivi trattano dati personali concernenti la salute o la sfera intima. Tra questi ultimi possono rientrare per esempio informazioni sull’orientamento sessuale o sulla vita sessuale, se rilevanti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica. È il caso per esempio per i contagi da HIV, dove tali informazioni – ovviamente anonimizzate – rivelano in quali gruppi di popolazione circola il virus HIV. Ciò consente di mirare meglio i provvedimenti di prevenzione, in modo da raggiungere i gruppi di popolazione particolarmente colpiti dall’HIV. La base legale delle banche dati necessarie per trattare i dati personali degni di particolare protezione è disciplinata in modo trasparente in articoli specifici (cfr. art. 60 segg.). Nell’ambito del loro lavoro, i servizi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni nonché terzi incaricati secondo l’articolo 17 trattano tuttavia dati personali degni di particolare protezione anche al di fuori di questi sistemi. In dettaglio:

− lettera a: per prevenire focolai di malattie devono essere trattati dati personali generali e

dati concernenti la salute e la sfera intima. Oltre alle informazioni specifiche inerenti alle malattie che consentono di trarre conclusioni sulla fonte d’infezione e sul potenziale di pericolo, devono essere trattati dati identificativi delle persone, come il nome completo, la data di nascita e l’indirizzo di domicilio degli interessati, per poter trarre le conclusioni necessarie dal profilo epidemiologico, effettuare ricerche successive e ordinare i provvedimenti di cui agli articoli 30 segg.;

− lettera b: l’individuazione precoce e la sorveglianza delle malattie trasmissibili al fine di va-

lutare la situazione epidemiologica (monitoraggio) sono menzionate separatamente. Con gli obblighi di dichiarazione (art. 12) non sono rilevate unicamente informazioni che servono direttamente a combattere le malattie trasmissibili. Per varie osservazioni, i dati concernenti la salute rilevati (p. es. diagnosi, decorso, appartenenza a un gruppo a rischio ecc.) non fanno scattare direttamente una reazione da parte delle autorità. Sono però necessari per un’analisi epidemiologica valutata e per l’elaborazione di provvedimenti di prevenzione, raccomandazioni di vaccinazione e provvedimenti di lotta;

− lettera c: si tratta di un aspetto speciale del trattamento di dati di cui alle lettere a e b. La

registrazione e l’elaborazione di tipizzazioni genetiche di agenti patogeni per l’essere umano serve a un altro scopo: si tratta di identificare, nell’ambito di un approccio One Health, le fonti dei focolai o correlazioni epidemiologiche nel contesto delle derrate alimentari, degli animali o dell’ambiente;

− lettera d: per rilevare la quota di persone vaccinate occorre rilevare, mediante indagini, i

dati concreti delle persone vaccinate (o non vaccinate). Per valutare la copertura vaccinale e l’efficacia delle raccomandazioni di vaccinazione è necessario trattare dati relativi alla

101 RS 235.1