Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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Art. 59 cpv. 1, 3, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 4−6
Le modifiche apportate ai capoversi 1 e 3 contemplano da un lato precisazioni sulla comunicazione dei dati di terzi a cui sono affidati compiti pubblici secondo l’articolo 17. L’aggiunta al capoverso 3 lettera c consente la comunicazione dei dati anche alle autorità cantonali, oltre a quelle della Confederazione, se necessario per l’esecuzione degli atti normativi che devono applicare. La malattia di un allevatore potrebbe per esempio essere comunicata alle autorità veterinarie, se si tratta di agenti patogeni rilevanti dal punto di vista delle epizoozie. Per il resto non sono previste modifiche materiali. Se nell’esecuzione delle relative legislazioni il diritto cantonale prevede il coinvolgimento anche delle autorità comunali, la comunicazione potrebbe essere indirizzata pure a queste ultime.
Il nuovo capoverso 4 rafforza l’approccio One Health perseguito in vari punti della LEp, creando la base legale per la comunicazione di dati degni di particolare protezione tra le citate autorità esecutive e nei confronti delle autorità esecutive della LEp. Diventa così possibile la necessaria collaborazione interdisciplinare tra le autorità. Per impedire e combattere la propagazione di una malattia trasmissibile (p. es. attraverso una derrata alimentare), i servizi interessati della Confederazione (p. es. l’USAV all’UFSP) e dei Cantoni (il chimico cantonale al medico cantonale) devono potersi comunicare reciprocamente dati personali, compresi i necessari dati concernenti la salute. La comunicazione dei dati è però limitata allo scopo menzionato. Dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati solo se necessario per impedire o combattere la diffusione di una malattia trasmissibile
Capoverso 5: negli ultimi anni è emerso che, a livello scientifico, sussiste un bisogno crescente di poter utilizzare dati personali relativi alla salute per scopi di ricerca nel contesto della LEp. Su richiesta è possibile mettere dati a disposizione di terzi per scopi di ricerca. A tal fine, su richiesta i dati sono anonimizzati. L’UFSP può comunicare dati estratti dalle diverse banche dati (cfr. art. 60 segg.). Possono essere comunicati solo i dati estratti dai sistemi d’informazione che sono indispensabili per il progetto di ricerca in questione. I terzi che ne fanno richiesta devono motivare tale necessità nella loro domanda, in modo da garantire che nessun dato venga estratto anticipatamente dai sistemi.
Il capoverso 6 delega la competenza di disciplinare le modalità dello scambio di dati al Consiglio federale, il quale stabilisce anche i requisiti per garantire un’anonimizzazione corretta e sicura. I dati sono considerati anonimizzati quando i riferimenti personali sono stati eliminati in modo irreversibile, ossia quando i dati non possono più essere attribuiti a una persona oppure quando questa operazione richiederebbe un dispendio sproporzionato di tempo, denaro e risorse umane.
Art. 60 Sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili»
L’articolo 60 LEp contiene già una base legale per un sistema d’informazione dell’UFSP. Sia il sistema «dichiarazioni» sia il modulo «gestione dei contatti» (tracciamento dei contatti) sono stati disciplinati in un unico articolo (cfr. art. 90 OEp). L’avamprogetto disciplina invece separatamente questi due aspetti a livello di legge: l’articolo 60a crea infatti una base legale a sé per il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti», dal momento che i due sistemi perseguono scopi distinti e contengono dati differenti.
La disposizione è già oggi la base legale per il sistema «dichiarazioni», accessibile mediante procedura di richiamo, e contiene le disposizioni fondamentali relative allo scopo, ai dati contenuti nel sistema, ai diritti di accesso e ad altri aspetti del diritto sulla protezione dei dati. In futuro, il sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili» dovrà tuttavia servire meglio i bisogni dei Cantoni. Il sistema elettronico sarà utilizzato a tutto campo nella lotta contro le epidemie. Siccome il sistema contiene dati personali degni di particolare protezione, secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD il loro trattamento da parte degli organi federali presuppone una base legale formale.
All’UFSP è attribuita la competenza di gestire un sistema d’informazione per le dichiarazioni delle malattie trasmissibili (cpv. 1). Il contenuto di tale sistema si limita ai dati necessari all’adempimento dei compiti della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito dell’individuazione,