Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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salute, in particolare lo stato vaccinale dei partecipanti alle indagini nonché taluni dati concernenti il loro stato di salute, per esempio la presenza di determinate malattie o di una gravidanza (cfr. art. 24). La partecipazione a queste indagini è facoltativa;

− le lettere e ed f riguardano ulteriori compiti che richiedono il trattamento di dati personali

degni di particolare protezione: da un lato il settore del trasporto internazionale di viaggiatori (cfr. art. 41) e dall’altro l’eventuale verifica dello stato di test, vaccinazione o guarigione delle persone nell’ambito di provvedimenti adottati dalle autorità nei confronti della popolazione (cfr. art. 40).

Per quanto attiene al rapporto con il diritto concernente la ricerca sull’essere umano, in relazione al trattamento dei dati si può rilevare quanto segue: il trattamento di dati personali degni di particolare protezione da parte dell’UFSP, delle autorità cantonali competenti nonché delle istituzioni pubbliche o private a cui sono stati affidati compiti secondo l’articolo 17 non sottostà alle disposizioni della legge del 30 settembre 2011102 sulla ricerca umana (LRUm). In questo senso, rispetto alla LRUm la LEp costituisce una lex specialis (cfr. anche art. 28 legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali, LRMT). Le autorità e i servizi menzionati possono trattare i dati rilevati nell’ambito dell’obbligo di dichiarazione, delle dichiarazioni facoltative o di indagini epidemiologiche, segnatamente possono analizzarli ed elaborarli scientificamente, allestire statistiche o utilizzarli nel contesto di propri studi. Tale facoltà può essere motivata come segue: la LRUm non si applica alle analisi di dati da parte delle autorità sanitarie, sempreché sussista un minimo nesso con compiti pubblici secondo la LEp (provvedimenti volti a tutelare la salute pubblica). Vi rientrano non solo i veri e propri provvedimenti di polizia sanitaria atti a interrompere le catene di trasmissione o a identificare una fonte d’infezione (p. es. isolamento, divieto di un’attività ecc.), ma anche il monitoraggio in vista di provvedimenti di prevenzione e raccomandazioni per interi gruppi di popolazione (p. es. raccomandazioni di vaccinazione, strategie e programmi nazionali). Queste analisi d’interesse pubblico non sottostanno alla vigilanza da parte di autorità sovraordinate o di organi politici. Non sono considerate ricerca ai sensi della LRUm nemmeno le analisi puramente statistiche di dati relativi alla salute; le analisi statistiche puramente descrittive non costituiscono ancora risultati scientifici generalizzabili.

La LRUm si applica ai progetti di ricerca dell’UFSP che non rientrano più nell’adempimento di un compito concreto previsto dalla LEp (nessun nesso concreto con compiti di polizia sanitaria o prevenzione secondo la LEp). Non costituiscono un compito concreto secondo la LEp per esempio gli studi epidemiologici per i quali devono essere rilevati dati supplementari oltre a quelli da dichiarare secondo la LEp. Oltre a questi dati, per tali studi sono necessari altri dati di terzi per ottenere i risultati scientifici ricercati. Di norma, a questi studi si applica la LRUm.

Capoverso 2: i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali sono dati personali degni di particolare protezione (cfr. art. 5 lett. c n. 5 LPD). Questa disposizione crea una base legale formale che autorizza i servizi ufficiali competenti della Confederazione e dei Cantoni, ossia il Controllo federale delle finanze (CDF) e gli organi cantonali di controllo delle finanze, a trattare le informazioni e i dati personali necessari per controllare le spese assunte dalla Confederazione per materiale medico importante e analisi diagnostiche di cui agli articoli 74–74d nonché per lottare contro gli abusi (ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LPD). Lo scambio di informazioni di cui all’articolo 74h e il previsto rilascio di informazioni sono quindi fondati, dal punto di vista del diritto, sulla protezione dei dati.

Il capoverso 3 corrisponde, in termini di contenuto, al capoverso 3 vigente. Sono apportate modifiche redazionali.

Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale disciplinerà chi è responsabile del trattamento dei dati (ossia il titolare del trattamento di cui all’art. 5 lett. j LPD) nonché l’archiviazione e la distruzione dei dati (cpv. 4).

102 RS 810.30