Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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della prevenzione, della sorveglianza e della lotta contro le malattie trasmissibili. Gli utenti del sistema d’informazione sono le autorità esecutive competenti nei settori menzionati. Un’ulteriore utilizzazione dei dati, in particolare a scopo di profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f LPD, non è prevista né sarebbe consentita in virtù della presente disposizione.

Interventi tempestivi ed efficaci nella dinamica degli eventi epidemiologici devono soddisfare elevati requisiti in termini di impostazione dei canali d’informazione e trattamento centralizzato dei dati. Il sistema d’informazione mette i dati concernenti le osservazioni sottoposte all’obbligo di dichiarazione a disposizione delle autorità federali e cantonali competenti in modo centralizzato, per consentire un’esecuzione rapida e coordinata della LEp. Il sistema d’informazione serve in particolare:

− all’accesso tempestivo delle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione della LEp

(Confederazione e Cantoni) ai dati delle dichiarazioni, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione;

− al coordinamento dei diritti di accesso ai dati delle dichiarazioni tra i Cantoni e tra Confede-

razione e Cantoni;

− alla tenuta centralizzata dei dati delle dichiarazioni (registrazione, revisione, completa-

mento, cancellazione);

− a una gestione comune dei casi e dei processi di classificazione in base ai dati;

− a una visione d’insieme della situazione epidemiologica in Svizzera;

− all’attuazione di programmi nazionali di sorveglianza e di lotta;

− alla lotta coordinata contro le malattie e a una gestione della crisi in caso di particolari pe-

ricoli per la salute pubblica;

− all’assicurazione di uno scambio di dati standardizzato con i laboratori, i medici, gli ospedali

e le altre istituzioni del settore sanitario sottoposti all’obbligo di dichiarazione.

Il capoverso 2 disciplina le interfacce con gli altri sistemi dell’UFSP, in modo da garantire l’interoperabilità di tali sistemi.

Secondo il capoverso 3, il sistema elettronico d’informazione contiene i seguenti dati (cfr. art. 58): dati concernenti l’identità, la salute e la sfera intima delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni (lett. a), dati concernenti i medici sottoposti all’obbligo di dichiarazione nonché gli ospedali, i laboratori e le altre istituzioni pubbliche e private del sistema sanitario, che permettono di contattarli in modo univoco (lett. b), dati concernenti i provvedimenti adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili (lett. c) nonché dati concernenti la prescrizione e la dispensazione di antimicrobici (lett. d).

Il capoverso 4 chiarisce a quali autorità l’UFSP dovrà consentire di consultare online e trattare i dati del sistema (accesso diretto). Può essere rilasciato un diritto di accesso solo se viene fornita la prova che i dati personali sono necessari per adempiere un compito giuridico. Se questa condizione è soddisfatta, l’UFSP può concedere l’accesso ai collaboratori delle autorità enumerate che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti giuridici.

Secondo la lettera a, l’UFSP può consultare e trattare i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione e raccolti nel quadro di indagini epidemiologiche. Possono essere consultati anche dati concernenti la diagnostica di riferimento, i provvedimenti adottati per prevenire e combattere le malattie trasmissibili nonché i dati concernenti il consumo o la dispensazione di antimicrobici. Il Consiglio federale può inoltre prevedere che i servizi federali menzionati all’articolo 12 capoverso 3, per esempio l’USAV, possano accedere direttamente al sistema d’informazione quando e se indispensabile per adempiere i loro compiti giuridici (lett. b). Potrebbe trattarsi per esempio di consentire all’USAV di consultare informazioni sulle infezioni da Salmonella dichiarate per indagini sulle correlazioni tra focolai di Salmonella. Secondo la lettera c, nell’ambito dei loro compiti esecutivi le autorità esecutive cantonali e il medico in capo dell’esercito possono trattare i dati rilevati e dichiarati in virtù dell’obbligo di dichiarazione, i