Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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risultati delle indagini epidemiologiche, i dati concernenti la diagnostica di riferimento e i dati concernenti i provvedimenti adottati in virtù degli articoli 33–40 LEp per prevenire e combattere le malattie trasmissibili. Infine terzi a cui sono affidati compiti pubblici secondo l’articolo 17 possono trattare i dati necessari per adempiere i loro compiti (lett. d);

Capoverso 5: i Cantoni sono tenuti a utilizzare il sistema d’informazione «Dichiarazioni» per i loro compiti esecutivi. Sono responsabili anche della completezza dei dati delle dichiarazioni nella loro sfera di competenza. In virtù dell’articolo 13 capoverso 1 lettera e, il Consiglio federale stabilisce le competenze nell’ambito della verifica dei contenuti della dichiarazione.

La responsabilità generale per il trattamento e la sicurezza dei dati contenuti nella piattaforma nazionale spetta all’UFSP. La sicurezza dei dati è disciplinata secondo le disposizioni della LPD. Nel loro settore, i Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti e a designare un organo che vigili sul loro rispetto. Anche quando eseguono diritto federale, le autorità cantonali non sono organi federali ai sensi della (nuova) legge sulla protezione dei dati: non sottostanno quindi al diritto federale sulla protezione dei dati. Come la Confederazione, anche i Cantoni sono tuttavia vincolati ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) (in particolare l’art. 13 cpv. 2 Cost. e l’art. 8 CEDU) e attualmente dispongono di un diritto che garantisce un’adeguata protezione dei dati.

Art. 60a Sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti»

Per valutare la situazione e decidere i provvedimenti, soprattutto in caso di particolare pericolo per la salute pubblica, sono indispensabili dati corretti e il più possibile completi. Tra i pilastri del contenimento della diffusione dei focolai di malattia figura un tracciamento dei contatti funzionante, applicabile in caso di focolai di malattie trasmissibili già nella situazione normale, sotto la responsabilità dei Cantoni (cfr. art. 33 LEp). Il diritto vigente prevede già che la Confederazione metta a disposizione un sistema digitale di tracciamento dei contatti (cfr. art. 60 LEp; art. 90 OEp, modulo «gestione dei contatti»). Nell’ambito della gestione dell’epidemia di CO-VID-19, questo modulo non ha però funzionato, per vari motivi. A partire dall’estate 2020, tutti i Cantoni hanno quindi sviluppato propri sistemi d’informazione per il tracciamento dei contatti. Non tutti i Cantoni hanno così utilizzato la stessa soluzione informatica. Pochi Cantoni avevano soluzioni proprie già prima della crisi, un Cantone utilizzava il sistema della Confederazione e altri ancora hanno avviato da zero lo sviluppo di soluzioni proprie. Malgrado esigenze analoghe, non è quindi stato possibile adottare un sistema uniforme per il tracciamento dei contatti.

In vista dei pericoli per la salute è necessario creare un sistema a livello federale solido, scalabile e a prova di crisi, uniforme e adeguato, che contenga dati che permettano di identificare informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni nonché i loro contatti (cpv. 1 lett. a). Il sistema d’informazione serve inoltre a organizzare i provvedimenti legati alle indagini epidemiologiche e ad allestire statistiche (cpv. 1 lett. b e c). Come per tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge, un tracciamento dei contatti è ammesso solo nel rispetto del principio di proporzionalità, ossia in particolare solo se necessario per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. È quando emerge espressamente dall’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 30 LEp. Anche il sistema d’informazione «Tracciamento dei contatti» può quindi contenere unicamente dati rilevati nel rispetto del principio menzionato.

Il sistema nazionale d’informazione «Tracciamento dei contatti» è un tassello del pacchetto di provvedimenti volti a contenere la diffusione degli agenti patogeni in una fase precoce dei focolai e comprende tra l’altro la gestione delle persone (contatti) entrate in contatto con una persona malata (caso primario). Per consentire ai Cantoni di adottare i provvedimenti necessari (art. 33–38 e 40 LEp) in modo tempestivo e coordinato, i singoli dati sono poi attribuiti ai Cantoni competenti. La definizione dei requisiti per una nuova piattaforma nazionale di tracciamento dei contatti deve avvenire in stretta collaborazione tra i Cantoni e la Confederazione. Deve trattarsi di un sistema che serva alle autorità cantonali esecutive competenti per il tracciamento dei contatti anche nella situazione normale, per esempio in caso di focolaio di morbillo in una scuola o in una struttura di custodia collettiva diurna.