Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine

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Il capoverso 2 disciplina le interfacce con gli altri sistemi dell’UFSP o di altre autorità e con i registri cantonali degli abitanti. È così garantita l’interoperabilità di tali sistemi. L’interfaccia con i registri degli abitanti serve a confrontare e ad aggiornare i dati di contatto. Non appena sarà stato creato il previsto servizio nazionale degli indirizzi della Confederazione (cfr. messaggio concernente la legge sul servizio nazionale degli indirizzi103), presumibilmente nel 2025, bisognerà valutare se sostituire l’interfaccia con i registri cantonali degli abitanti con un’interfaccia con il servizio nazionale degli indirizzi.

Secondo il capoverso 3, il sistema elettronico d’informazione «Tracciamento dei contatti» contiene i seguenti dati: dati concernenti l’identità, che permettono di identificare in modo univoco e contattare le persone (lett. a), dati concernenti la salute, compresi i risultati di visite mediche, dati concernenti il decorso della malattia e i provvedimenti adottati e dati concernenti la sfera intima (lett. b) nonché dati concernenti l’esposizione, segnatamente dati concernenti gli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti (lett. c).

Il capoverso 4 stabilisce a quali autorità l’UFSP dovrà consentire di consultare online e trattare i dati del sistema (accesso diretto). Quest’ultimo è a disposizione dell’UFSP, del SSC e dei Cantoni.

Art. 60b Sistema nazionale d’informazione «Entrata»

Capoverso 1: il sistema nazionale d’informazione «Entrata» serve a rilevare dati personali e dati di contatto nel settore del trasporto internazionale di viaggiatori, ossia per le persone che entrano in Svizzera. Sostituisce le cosiddette schede di contatto in forma non digitalizzata e gli elenchi dei passeggeri, soprattutto delle compagnie aeree, utilizzati precedentemente. La qualità dei dati di questi elenchi dei passeggeri era lacunosa, i processi a valle macchinosi. Considerato il progresso tecnologico degli ultimi anni, questo tipo di rilevamento dei dati non era né al passo con i tempi né efficiente. L’onere manuale era enorme e, a causa della scarsa qualità dei dati, un tracciamento efficiente dei contatti era a tratti impossibile. Per questo motivo, in futuro nelle situazioni di particolare pericolo per la salute pubblica (p. es. nel caso della COVID-

19) bisognerà fare ricorso a un sistema d’informazione. Il sistema d’informazione «Entrata» è stato utilizzato in Svizzera quale applicazione online «SwissPLF» per il tracciamento dei contatti all’entrata durante l’epidemia di COVID-19, tra gennaio 2021 e l’inizio di febbraio 2022. I dati servivano a proteggere i contatti e a verificare i provvedimenti di quarantena, al fine di contenere la diffusione dell’agente patogeno. Anche numerosi altri Paesi hanno utilizzato piattaforme analoghe. Nel complesso, l’accettazione dell’applicazione «SwissPLF» da parte dei passeggeri è stata buona.

Il capoverso 2 disciplina i dati contenuti nel sistema d’informazione. Tra di essi figurano dati sull’identità, che permettono di identificare in modo univoco e contattare le persone (lett. a). Per tutte le persone è rilevato un numero di telefono fisso o cellulare nonché un indirizzo email. Per le persone domiciliate in Svizzera è rilevato l’indirizzo permanente. Per le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera (p. es. turisti, persone in viaggio di affari) è rilevato l’indirizzo del luogo di soggiorno principale (p. es. albergo, appartamento di vacanza) (in alternativa: del luogo di soggiorno utilizzato nei tre giorni successivi). Possono essere eccettuate le persone che si limitano ad attraversare la Svizzera in transito e non vi soggiornano per più di 24 ore. In caso di bisogno possono essere richiesti altri dati sullo stato vaccinale e sull’immunità in seguito a malattia (lett. b), dati sullo stato di salute (lett. c) o i risultati di visite mediche (lett. d) nonché i risultati di analisi diagnostiche (lett. e), ciò che consentirebbe di richiedere per esempio il risultato di un test diagnostico.

Possono inoltre essere rilevati dati sugli itinerari, sui luoghi di soggiorno e sui contatti, per esempio in caso di arrivo di aereo (lett. f). Questi dati comprendono per esempio la compagnia aerea, il numero di volo e il numero di posto a sedere. È così possibile individuare le persone che durante il volo erano sedute nelle immediate vicinanze di una persona malata, per imporre

103 FF 2023 1370