Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/50: Revisione parziale della legge sulle epidemie · 124 pagine
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loro per esempio provvedimenti nei confronti di singole persone (cfr. art. 35 LEp; quarantena, isolamento).
Siccome durante l’epidemia di COVID-19 era importante sapere se una persona aveva soggiornato in un Paese in cui circolavano varianti del virus nuove e potenzialmente pericolose (le cosiddette variant of concern, VOC), nel sistema d’informazione era registrato, oltre al luogo di decollo, anche il Paese nel quale la persona aveva soggiornato nei 10 giorni prima della partenza.
Capoverso 3: il sistema d’informazione «Entrata» è a disposizione sia dell’UFSP sia dei Cantoni. Il sistema deve funzionare in modo tale che l’UFSP tratti i dati registrati e renda disponibili ai Cantoni, attraverso un canale protetto, soltanto i dati che li riguardano. L’UFSP stila così per esempio un elenco breve di tutte le persone in provenienza da un determinato Paese, per esempio un cosiddetto Paese VOC, entrate un determinato giorno o durante un determinato periodo. Questo elenco breve è ordinato secondo il Cantone in base all’indirizzo di domicilio o di soggiorno indicato e messo a disposizione del Cantone interessato. L’autorità cantonale competente può poi consultare i dati preparati che riguardano gli accessi sul suo territorio.
Art. 60c Sistema nazionale d’informazione «Analisi genomiche»
Per tutelare la salute pubblica, in caso di focolaio di malattia occorre identificare e risanare al più presto la fonte onde evitare altri casi di malattia. A tal fine, la Confederazione e i Cantoni devono svolgere indagini sui focolai (cfr. art. 15 LEp). Nell’ambito di tali indagini, conformemente all’approccio One Health è necessario confrontare isolati di campioni umani con isolati dei settori alimentare, veterinario e ambientale. Già oggi, le indagini epidemiologiche su tali campioni sono sostenute tecnicamente da sequenziamenti genetici. Questi ultimi consentono di analizzare la somiglianza genetica tra gli isolati con un potere di risoluzione estremamente elevato. La nuova procedura si sta pertanto affermando a livello mondiale e intersettoriale (settori umano, alimentare, veterinario e ambientale) nell’ambito delle indagini su focolai di malattia e catene d’infezione.
La somiglianza tra il patrimonio genetico di un isolato umano e quello di uno non umano è un indizio di una correlazione, e quindi di una fonte comune, con una probabilità che sfiora la certezza. È assolutamente sufficiente collegare l’informazione clinica umana con quella del settore non umano per risalire a una forte comune. Non sono quindi più necessari costosi studi epidemiologici, come gli studi caso-controllo o gli studi di coorte retrospettivi, per dimostrare una correlazione con un grado così elevato. Ciò permetterà di contenere i focolai e di evitare decessi.
Analisi di sequenziamento genetico sono effettuate già oggi in singoli settori, per esempio su agenti patogeni rilevati in campioni umani o nei campioni di acque di scarico. Nell’attuale sistema di dichiarazione, i risultati di tali analisi non possono però essere rappresentati a causa della quantità di dati troppo grande. Oggi vi è la possibilità di registrare i risultati dei sequenziamenti genetici nella «Swiss Pathogen Surveillance Plattform» gestita dallo Swiss Institute of Bioinformatics. Non si tratta però di un sistema d’informazione disciplinato nella LEp. La registrazione non è vincolante e non esistono processi definiti. La possibilità di collegare le informazioni genetiche, cliniche ed epidemiologiche (eventualmente riguardanti i settori umano, animale e ambientale) o meno è quindi lasciata al caso. All’articolo 60c è quindi creata la base legale per una piattaforma nazionale di scambio.
Capoverso 1: l’UFSP è responsabile di gestire una piattaforma nazionale di scambio al fine di registrare ed elaborare i sequenziamenti genetici degli agenti patogeni umani con il potenziale di causare un focolaio nel settore umano nonché nei settori delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, della medicina veterinaria e dell’ambiente.
Il capoverso 2 disciplina lo scopo del sistema: come descritto sopra, la piattaforma serve al confronto dell’informazione genetica di un agente patogeno tra campioni prelevati da esseri umani, derrate alimentari, oggetti d’uso, animali o dall’ambiente, sempre al fine di accertare una correlazione epidemiologica o una fonte di contagio comune, evitando così nuovi contagi